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Sentenza — n. 29582/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice annulment due to underlying debt collection order annulment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29582/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Equitalia's appeal against the Regional Tax Commission's annulment of a tax lien notice. The lower court had invalidated the notice because the underlying payment order was never properly served, rendering the tax claim time-barred. The Court ruled that since the underlying debt collection orders were subsequently annulled, the subsequent lien notice automatically lost its legal basis and must also be annulled.

Regesto Legislator

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Art. 50 d.P.R. 602/73; Art. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973: The annulment of the underlying tax assessment order due to prescription automatically invalidates the subsequent tax lien notice, as the latter lacks the necessary substantive foundation.

Parole chiave

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tax lien notice underlying debt order prescription of tax claim automatic annulment succession of acts tax collection procedure Cassation Court iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 50 d.P.R. 602/73
Art. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973
Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n.119
Va preliminarmente evidenziato che sia istanza a suo tempo presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 del ricordato d.l.
Art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 944/2017 della CTR Lazio
Sentenza n. 5622/2021 della CTR Lazio
Sentenza n. 2073/2016 della Comm. Trib. Reg. Roma
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26514/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO (PRUPLA65H01H501I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DARDANO LAURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 29, presso lo studio dell’avvocato STUDIO CHIBBARO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati CHIBBARO DANIELE (CHBDNL82A30F205R), CHIBBARO MARIO (CHBMRA43A02A991C), FOGGETTI MARIANNA (FGGMNN81T67G813N) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 2073/2016 depositata il 12/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni delle Procura Generale, in persona del Dottor Stanislao De Matteis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi assorbito il ricorso incidentale. FATTI DELLA CAUSA 1. Laura Dardano impugnava, di fronte alla commissione tributaria provinciale di Roma, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da Equitalia Sud spa il 20 novembre 2014 chiedendone l'annullamento per violazione dell'art.50 d.P.R.602/73, per omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento con conseguente prescrizione della pretesa impositiva.

2. La commissione annullava il preavviso per essere stato emanato in assenza di preventivo invito al contraddittorio. Aggiungeva che Equitalia Sud spa “non costituendosi non ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle indicate nell'avviso”.

3. Con la sentenza in epigrafe, la commissione tributaria regionale del Lazio, rigettava l'appello affermando che “la pronuncia della CTP si è basata sulla decisiva circostanza della mancata notifica … del preavviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente violazione dell'art.50 del d.P.R.602/73” e che Equitalia Sud non aveva provato di aver inviato alla contribuente la comunicazione di cui all'art.77, comma 2 bis, del d.P.R. 602/1973.

4. Per la cassazione della sentenza sopra detta, ricorrevano Equitalia Servizi di Riscossione spa, in base a tre motivi, e, in via incidentale, la contribuente, con un motivo -di omessa pronuncia- contrastato dalla ricorrente principale siccome inammissibile per indeterminatezza.

5. La contribuente dava poi conto di una istanza, in data 31.5.2019, ex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n.119 per la definizione della controversia relativa ad una delle cartelle - n.09720040033192789001-sottese al preavviso impugnato nonché del diniego opposto alla definizione agevolata da parte della Amministrazione. In ragione di detta istanza - relativa alla controversia sulla cartella e non alla controversia relativa al preavviso di iscrizione ipotecaria - , la contribuente chiedeva la sospensione del presente giudizio di legittimità. Successivamente, con istanza datata 28 dicembre 2020, chiedeva che il presente giudizio, asseritamente “sospeso” venisse nuovamente posto in trattazione.

Veniva evidenziato che nell'atto di diniego l'amministrazione aveva fatto riferimento ad una intimazione di pagamento n.09720129150213731 a cui era sottesa la cartella in questione ed aveva affermato che la controversia su tale intimazione non poteva essere definita ai sensi del d.l. 119/2018 in quanto era stata già prima definita in senso favorevole alla ricorrente con sentenza della CTR Lazio passata in giudicato il 2.10.2017. La ricorrente evidenziava di avere fatto opposizione al diniego “davanti alla CTP di Roma”. Successivamente produceva copia della sentenza a cui l'amministrazione aveva fatto riferimento -sentenza CTR Lazio 944/2017-, nella quale si legge che “la nullità della notifica della cartella ne fa discendere la conseguente decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione della asserita pretesa erariale”.

Evidenziava di avere chiesto alla Segreteria della CTR, ma di non aver ancora ottenuto l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.

6. La ricorrente produceva altresì copiadi altra sentenza della CTR Lazio -sentenza n.5622/2021-, inerente le restanti cartelle sottese al preavviso impugnato. In tale sentenza si legge che la ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti erariali di cui alle cartelle impugnate e che “l'ufficio non ha dimostrato con idonei atti interruttivi che la stessa fosse stata interrotta”. La ricorrente documentava di avere chiesto alla Segreteria della CTR, ma di non aver ancora ottenuto l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ultimo citata.

7. Atteso il rilievo pregiudiziale dell'eventuale definitività delle sentenze relative alle cartelle sottese al preavviso rispetto ad ogni altra questione, la Corte rinviava a nuovo ruolo assegnando alla parte termine di 90 giorni dalla comunicazione della ordinanza per produrre le ricordate attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze della CTR Lazio n.944/2017 e n.5622/2021.

8. La ricorrente provvedeva al tempestivo deposito delle attestazioni di cancelleria.

9. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi assorbito il ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente evidenziato che sia istanza a suo tempo presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 del ricordato d.l. 119 del 2018, per la sospensione del presente procedimento, sia la successiva istanza di trattazione nella quale viene dato conto di un diniego opposto dall'Amministrazione e “impugnato con ricorso … depositato presso la CTP di Roma”, non hanno alcuna attinenza con il presente procedimento: nella prima delle due istanze la contribuente dichiara di avere riguardo “all'iscrizione a ruolo impugnata [che] origina da un atto impositivo” e dà conto dell'avvenuto pagamento della prima rata della somma dovuta per la definizione della controversia relativa alla “cartella di pagamento n.09720040033192789001”.

2. Il ricorso principale deve essere rigettato. Il ricorso incidentale ed ogni questione, sollevata da Equitalia, sulla relativa inammissibilità, restano assorbiti: l'annullamento -per effetto delle ricordate sentenze della CTR Lazio 944/2017 e n.5622/2021- dei titoli sottesi all'atto oggetto di causa, determina l'annullamento di quest'ultimo atto e ciò perché in una successione ordinata di atti, quale quella che sussistetra cartella di pagamento e il preavviso di iscrizione ipotecaria a garanzia del debito portato nella cartella, l’assenza dell’atto a monte - la cartella - determina di per sé l’annullamento dell’atto conseguente.

11. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate data la sopravvenienza dell’annullamento delle cartelle rispetto alla proposizione del ricorso. PQM la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do