Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29574/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against tax authority's denial of simplified tax payment due to pending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29574/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a simplified tax payment request. The authority argued that the underlying tax assessment involved substantive legal questions regarding the tax rate, not merely liquidation data. Consequently, the court held that the existence of a pending litigation on the tax basis precluded the immediate simplified payment procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 119/2018; The simplified definition of tax disputes is permitted only when the tax amount is immediately liquidated based on data emerging from the declaration, presupposing the absence of legal evaluations; therefore, a tax assessment notice does not exclude its nature as an impository act when it expresses, for the first time, a fiscal claim based on evaluations not consisting merely in the detection of data from the recorded act.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax payment pending litigation tax assessment notice impository act registration tax rate tax authority appeal liquidation procedure ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119/2018
Con nota del 6.7.2020 l’Agenzia ha negato la detta domanda, evidenziando che l’art. 6 d.l.
Art. 5 d.P.R. n. 131/1986
Art. 40 d.P.R. n. 131/1986
Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018
Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf.
Art. 46, comma 3, proc. trib.
art. 46, comma 3, proc. trib.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 20731 del 06/10/2010
Sez. 5, Sentenza n. 13136 del 24/06/2016
20731 del 06/10/2010; conf.Sez. 5, Sentenza n. 13136 del 24/06/2016).
Sez. 5, Sentenza n. 4129 del 20/02/2009
Sez. 5, Sentenza n. 10535 del 08/05/2006
Già in passato Sez. 5, Sentenza n. 10535 del 08/05/2006 aveva ritenuto, in una fattispecie in cui si controverteva della possibilità di considerare "enunciati" altri atti che l'ufficio aveva assoggettato ad imposta, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso 288 5 / 20 17 propost i da: Agenzia delle Entrate (C.F. : 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro UTILITA' S.p.a. con socio unico (C.F./P.IVA: 13083740152) , con sede in Milano, al Corso Como n. 15, in persona del procuratore speciale pro temporeLuca Zanchi (C.F.: ZNC LCU 82T24 A246R), residente ad Alzano Lombardo (BG),in Via G.

Donizetti n. 15, rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli A vv.ti Patrizia Tovazzi (C.F.:TVZ PRZ 55H59 B1571) del foro di Milano e Stefano Di Meo (C.F.: DMI SFN 49M29 H501F) del foro di Roma, ed elettivamente Avviso liquidazione imposta di registro – Diniego domanda definizioneagevolata domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Pisanelli n. 2, che dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti e rispettivi indirizzi fax 0636003474- PEC stefanodimeo@ordineavvocatiroma.org fax 0236633653- PEC avvpatriziatovazzi@milano.pecavvocati.it; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 3618 / 20 16 emessa d a l la CTR Lombardi a in data 17/06/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Utilità s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro per l’anno 2010 concernente la tassazione di un decreto ingiuntivo con il quale era stato disposto altresì la tassazione di una ricognizione di debito, nel ricorso monitorio enunciato, nella misura percentuale dell’1%.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, affermando che correttamente il giudice di prime cure aveva statuito che l’enunciazione dell’atto avente natura dichiarativa fosse soggetta alla sola misura fissa sulla scorta del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA posto dagli artt. 5 e 40 dPR n. 131/1986, avendo la ricognizione del debito effetto confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio ed essendo la stessa assoggettabile a tassazione in misura percentuale solo ove non risulti tassato l’atto presupposto (il quale, invece, nel caso di specie, era risultato già gravato da IVA).

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Utilità s.p.a. ha resistito con controricorso.

5. In corso di giudizio la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7, commi 2, lett. b), e 3, d.l. n. 119/2018 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 136/2018), inoltrata in data 23.5.2019, con relativa attestazione di avvenuto pagamento mediante modello F24. Con nota del 6.7.2020 l’Agenzia ha negato la detta domanda, evidenziando che l’art. 6 d.l. n. 119/2018 esclude dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione, e che nel caso di specie si trattava di avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni con cui era stata richiesta l’imposta principale di registro in relazione alla tassazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano.

In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 Tariffa, Parte Prima, e 40 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR applicato il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro ad un atto (la ricognizione di debito) non assoggettabile ad IVA, avendo natura dichiarativa.

2. Preliminarmente, va analizzato il ricorso proposto dalla Utilità s.p.a. avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018. Lo stesso si rivela fondato. Invero, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine ad una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli, come nel caso di specie, espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibiledi esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (Sez. 5, Ordinanza n. 20683 del 20/07/2021).In particolare, ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo, e della conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, rileva la sua effettiva funzione a prescindere dalla sua qualificazione formale, sicché, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, non può escludersene la natura di atto impositivo quando essi siano destinati ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, potendosi considerare sufficiente, a tal fine, che la contestazione del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 20731 del 06/10/2010; conf.Sez. 5, Sentenza n. 13136 del 24/06/2016).

Pertanto, con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti - nella specie, relativa all'imposta di registro - disciplinata dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, l'immediata liquidazione di un tributo è consentita soltanto sulla base di elementi emergenti ictu oculi dalla dichiarazione e presuppone, pertanto, la mancanza di valutazioni giuridiche, di tal che la definizione dell'atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione.

In applicazione di tale principio, Sez. 5, Sentenza n. 4129 del 20/02/2009 ha considerato un vero e proprio atto di accertamento, la cui impugnazione costituiva lite pendente, un atto formalmente qualificato come avviso di liquidazione, ma attraverso il quale l'Ufficio aveva applicato un'imposta di registro in misura proporzionale, anziché in quella fissa). Già in passato Sez. 5, Sentenza n. 10535 del 08/05/2006 aveva ritenuto, in una fattispecie in cui si controverteva della possibilità di considerare "enunciati" altri atti che l'ufficio aveva assoggettato ad imposta, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che la definizione dell'atto come avviso di liquidazione non valesse ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso fosse destinato ad esprimere, perla prima volta, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione.

Orbene, nel caso di specie, l’oggetto del contendere non si riduce ad una mera problematica liquidatoria, ma investe una vera e propria questione impositiva, sostanziantesi nell’esistenza o meno del presupposto impositivo ai fini della tassazione di registro in misura proporzionale, dovendosi valutare se il credito portato dal decreto ingiuntivo, in quanto assoggettato ad IVA, sia da assoggettare ad imposta fissa o proporzionale.

3. Dall’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, e alla luce della documentazione prodotta, deriva altresì la declaratoria di cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio. Invero, la contribuente ha depositato, in allegato alla nota del 4.6.2019, la quantificazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo (euro 1.304,00) dovuto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e la quietanza modello F24 con attestazione dell’avvenuto pagamento del predetto importo. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M.

accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e d ichiara estinta la c