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Sentenza — n. 29563/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund for public consortium regarding commercial activity exemption interpretation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29563/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Consortium's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of its tax exemption claim. The lower court incorrectly treated the entity's past tax declarations as conclusive evidence of commercial activity, ignoring the statutory requirement to assess the actual nature of operations under specific tax codes. The Court ruled that tax declarations cannot have confessional value and remanded the case for a proper substantive evaluation of the Consortium's activities.

Regesto Legislator

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Art. 6 DPR 601/1973; Art. 73, 74 TUIR: Tax declarations cannot have confessional value regarding the existence of tax credits; the nature of an entity's activity must be determined substantively based on its actual operations and constitutive documents to apply commercial exemptions.

Parole chiave

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tax exemption commercial activity confessional value declaration public consortium tax status substantive activity assessment tax refund cassation appeal esenzione dal pagamento dei contributi esclusione dal consorzio deduzione di versamenti a società di pubblica utilità

Disposizioni normative citate

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Art. 6 DPR 29 settembre 1973, n. 601
I giudici d’appelloritennero che una corretta lettur a dell’art. 6 del d.P.R.
Art. 66, comma 8, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
601, in dipendenza dell’avvenuta espunzione, dal novero dei beneficiari, di «regioni, provincie e comuni, camere di commercio e loro consorzi» per effetto dell’art. 66, comma 8, del d.l.
Art. 73, commi 4 e 5, TUIR
Art. 74, comma 2, TUIR
Né, inoltre, il Consorzio poteva giovarsi dell’esenzione di imposta prevista dall’art. 74 del d.P.R.
l. 27 febbraio 2009, n. 14

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11755/2009
Cass. n. 11755/2009; conf.
Cass. n. 41298/2021
Cass. n. 16156/2016
Cass. n. 28543/2017
Cass. Sez. U, n. 13378/2016
Cass. Sez. U, n. 13378/2016; conf.
Cass. n. 30796/2018
Cass. n. 27583/2018
30796/2018; Cass. n. 27583/2018; Cass.
Cass. n. 11507/2018
27583/2018; Cass. n. 11507/2018).
Sez. U, n. 13378/2016
Sez. U, n. 13378/2016; conf.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26050/2018 R.G. proposto da CONSORZIO DEL CANALE MILANO-CREMONA PO, ente autonomo di diritto pubblico in liquidazione, in persona dellegale rapp.te pro tempore Giuseppe Lo Prete nella sua qualità di amministratore delegato di Ligestra Due s.r.l., liquidatrice ai sensi della l. 27 febbraio 2009, n. 14, rappresentato e dife s o , per procura a margine del ricorso, dall’Avv.toROBERTO DELLA VALLE (a seguito della rinuncia al mandato del codifensore Avv. Eugenio Della Valle intervenuta il 22 dicembre 2020), elettivamente IRES ACCERTAMENTOdomiciliatopresso il suo studio in ROMA, VIA XX SETTEMBRE , N.–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 969/2/2018,depositata il 7 marzo 2018; udita la relazione svolta dal consigliere dott.

Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 29 settembre 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. Eugenio Della Valle, in sostituzione dell’Avv. Roberto Della Valle, per la parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificò al Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po (d’innanzi: “Consorzio”) un avviso di accertamento relativo all’anno 2010 con il quale contestava l’indebita fruizione, da parte dell’ente predetto, dell’agevolazione –in forma di riduzione dell’aliquota al 50% – prevista dall’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in dipendenza dell’avvenuta espunzione, dal novero dei beneficiari, di «regioni, provincie e comuni, camere di commercio e loro consorzi» per effetto dell’art. 66, comma 8, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. n. 427 del 1993.

La società Ligestra Due s.r.l., liquidatore del Consorzio, impugnò l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che respinse il ricorso.2. Con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò il gravame dell’ente contribuente. I giudici d’appelloritennero che una corretta lettur a dell’art. 6 del d.P.R. n. 603 del 1971, come modificato dal citato d.l. n. 331 del 1993 con esclusione dal novero dei beneficiari di alcuni enti, imponevadi ritenervi inclusi anche i consorzi, sebbene costituiti fra enti pubblici territoriali.

Né, inoltre, il Consorzio poteva giovarsi dell’esenzione di imposta prevista dall’art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), poiché ciò si sarebbe posto in contraddizione con l’invocata richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata e con il fatto che esso, in precedenza, aveva sempre versato l’Ires.

3. Il Consorzio ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L ’Amministrazione non ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. All’udienza del 26 ottobre 2022 la causa è stata rinviata per la sua trattazione congiunta con il procedimento n.r.g. 4386/2018. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’ente ricorrente denunzia violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e «dei principi in materia di emendabilità della dichiarazione dei redditi così come declinati dalle Sezioni Unite».

La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto l’assoggettabilità ad Ires del Consorzio, poiché l’esenzione di cui all’art. 74 TUIR non sarebbe compatibile con la richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata e con il precedente versamento dell’imposta da parte dell’ente, seppure in misura ridotta; siffatta statuizione, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la ricollegabilità di effetti confessori alla dichiarazione dei redditi.

2. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 12 preleggi, degli artt.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 29 della l. 24 agosto 1941, n. 1044, degli artt. 1 e 5 della l. 10 ottobre 1962, n. 1549, degli artt. 1 e 2 della l. 28 marzo 1968, n. 295, e degli artt. 73 e 74 TUIR. Il motivo ha ad oggetto lo stesso capo della sentenza impugnata, che il ricorrentecensura anche per errata applicazione delle disposizioni del TUIR che prevedono l’esonero da imposta dei consorzi fra enti locali. L’ente contribuente assume, in particolare, che la modifica dell’art. 74 di detto testo unico, interven uta a far data dal 1 ° gennaio 1998per effetto dell’art. 22 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso il beneficio dell’esenzione Ires a tutti i consorzi fra enti locali, quantunque in ipotesi esercenti attività commerciale, ed anche ove agli stessi partecipi lo Stato; in ogni caso, poi, evidenzia di non aver mai svolto attività commerciale.

3. I due motivi – da scrutinare congiuntamente, in quanto attinenti al medesimo profilo dedotto in lite, costituito dall’applicabilità all’odierno ricorrente dell’esenzione Ires prevista dall’art. 74 TUIR –sono fondati. 3.1. Occorre premettere che l’art. 74TUIR (già art. 88) , nel testo vigente ratione temporis, frutto della sua riscrittura ad opera dell'art. 22 della l. n. 449del 1997, dispone, al primo comma, che «[g]li organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta», e,al secondo comma, che «[n] on costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tale fine». In epoca anteriore a tale modifica operava una distinzione, ai fini dell’esenzione da imposta, tra i cd. consorzi di funzione, costituiti per la gestione di servizi pubblici locali e perciòesentati in quanto privi di rilevanza imprenditoriale, e i consorzi - agenzie speciali, assoggettati ad imposta. Tale distinzione è oggi venuta meno, proprio in quanto, come questa Corte ha chiarito in più occasioni ( v. ad es.

Cass. n. 32997/2018; Cass. n. 11755/2009), il legislatore ha mostrato la propria volontà inequivoca di equiparare i consorzi tra enti locali, ai fini del beneficio, alle altre amministrazioni dello Stato, fermo restando che l’eventuale svolgimento, anche da parte di tali soggetti, di attività commerciali, comporta assoggettamento ad imposta in applicazione della regola generale affermata dall’art. 73 TUIR. 3.2. Su tale ultimo aspetto, questa Corte ha ulteriormente precisato che la verifica dell'esercizio di funzioni che costituiscano o meno attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dall’art. 74 va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta dell'atto costitutivo «se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata»; in mancanza di tali due ultimi atti nelle predette forme, la natura commerciale dell’ente è determinata sulla base dell'attività effettivamente esercitata, in conformità a quanto previsto dall’art. 73, commi 4 e 5, del TUIR ( v.

Cass. n. 11755/2009; conf. Cass. n. 41298/2021). Più specificamente, con riguardo all’esenzione Ires, è stato affermato che occorre accertare se l’ente eserciti le funzioni elencate dal secondo comma dell’art. 74 ( che, come tali, non costituiscono attività commerciali), dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell’atto costitutivo o dello statuto, e, sussidiariamente, in via sostanziale,in quale categoria ricada l’ente quanto all’oggetto di esercizio di attività commerciale, con conseguenze quanto alle modalità di tassazione e di base imponibile(così l’ultima pronunzia menzionata, nonché Cass. n. 16156/2016). 3.3.

Poste tali coordinate, nel caso di specie la C.T.R. non ha compiuto alcuna valutazione né con riferimento all’oggetto di esercizio dell’attività svolta dal Consorzio in base alla legge costitutiva, né con riferimento ai profili concreti ed effettivi di tale attività, essendosi limitata a valorizzare il fatto che, in precedenza, l’ente aveva provveduto a versare l’Ires, ancorché in misura ridotta. Così statuendo, i giudici di appello si sono anzitutto discostati dai principi più sopra richiamati, ricorrendo a criteri applicativi non conformi a quelli indicati dallo stesso legislatore.

Inoltre, e nei termini denunziati dal primo mezzo di ricorso, una tale impostazione ha finito per attribuire valenza confessoria alla dichiarazione dei redditi dell’ente contribuente, ritenuta circostanza di per sé sola idonea ad escludere l’applicazione dell’esenzione; al riguardo, tuttavia, questa Corte si è ripetutamente pronunziata in senso opposto, evidenziando che la dichiarazione dei redditi non può mai assumere valore confessorio circa l’esistenza del credito erariale oggetto di accertamento (così ad es. Cass. n.28543/2017), esaurendosi in una dichiarazione di scienza, sempre modificabile e passibile di ritrattazione, se del caso in forma di richiesta di rimborso dei tributi versati o di opposizione in sede contenziosa alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione (v.

Cass. Sez. U, n. 13378/2016; conf. Cass.n. 30796/2018; Cass. n. 27583/2018; Cass. n. 11507/2018).

4. La fondatezza dei motivi importa l’accoglimento del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originaria domanda di rimborso dell’ente contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; possono essere interamente compensate le spese dei gradi di merito. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, non si dà luogo alla condanna della stessa al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda dell’ente contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura