Cassation Court dismisses tax refund claim for duty victims' pensions, ruling tax exemption applies only from 2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Franco Cucciniello's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying a tax refund on his pension. Cucciniello argued that tax exemptions for duty victims should have applied retroactively before January 1, 2017, citing legislative continuity. The court dismissed this claim, holding that while the legal regime for duty victims was similar to that for organized crime victims, the legislature explicitly mandated a progressive application of the exemption starting in 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 211, L. 232/2016; Art. 2, L. 243/2006; Art. 34, D.L. 159/2007: The tax exemption for pensions of duty victims applies progressively from 2017, not retroactively to prior periods, despite the existence of similar regimes for other victim categories.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.871/2022 R.G. proposto da : CUCCINIELLO FRANCO, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Tedeschi in forza di procura allegata al ricorso e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, indirizzo PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione s taccata di Salerno , n. 4605/2021, pronunciata in data 21 / 05 / 2021 e depositata in data 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/10/2023 dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che: Decorrenza esenzione Irpef pensioni vittime del dovere 1. In data 17 / 07 / 2017 Franco Cucciniello, invocando la disposta equiparazione legislativa tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, chiedeva il rimborso della maggior Irpef trattenuta sulla propria pensione per gli anni dal 2012 al 2016.
2. I l contribuente impugnava l’espresso diniego ricevuto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’equiparazione del regime fiscale delle pensioni in questione dovesse ritenersi già vigenteanche prima della promulgazione della legge n. 232 del 2016, che l’aveva espressamente prevista. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, adita dalla difesa erariale, accoglieva l’appello. In particolare,i giudici di appello evidenziavano che l’ambito di applicazione della detassazione dei trattamenti pensionistici in favore delle vittime del dovere operasse dall’1/01/2017,alla luce dell’esplicito dato normativo. 3.Contro tale sentenza il contribuente p ropone ricorso affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle Entrate, alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 30/12/2021 alla Direzione provinciale di Avellino, è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10/10/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25/10/2016, n.197. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa violazione dell’art. 1, co. 211, L. 232/2016 e degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte territoriale di Appello con la sentenza gravata, ritenuto che la pensione ricevuta dal ricorrente ai sensi della L. 466/1980 non sia da considerarsi esente da IRPEF anche per il periodo antecedente al 01.01.2017.
2. Il motivo non è fondato. Si deve dare continuità al principio posto di recente da Cass.11/07/2023, n. 19789 (e ribadito da Cass. 5/10/2023, n. 28051) , secondo il quale i benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche allevittime del dovere ma solo a decorreredal 1° gennaio 2017, conformemente al disposto del l'art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016. Tale disposizione, infatti, prevedendo che A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1.1.2017], ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, ha espressamenteindividuato un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione.
Del resto, l’art. 1, comma 562, della legge n. 266 / 2005 (legge finanziaria 2006) prevedeva uno stanziamento di spesa al fine di assicurare la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittimedella criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, e questa progressione è stata realizzata in più momenti. Nel citato arresto questa Corte ha peraltro precisato che non vi è dubbio circa il dichiarato intento legislativo di procedere all’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha pure trovato concreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi precedenti il 2017 (cfr., ad es., art. 2, legge n. 243 del 2006; art. 34, d.l. n. 159 del 2007).
Tuttavia il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all’equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato e che la incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, è stata già esclusa da questa Corte pronunciando a Sezioni Unite, ed affermando il principio secondo cui “i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art.3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (Cass.
SU, 25.9.2018, n. 22753.
3. Data continuità a tali principi, cui i giudici della Commissione territoriale regionale si sono attenuti nel pronunciare la sentenza oggetto di impugnazione, il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della intimata Agenzia. In ordine al cd. raddoppio del contributo unificato, dal ricorso emerge che il ricorrente abbia invocato l’esenzione dettata dalla l. n. 206/2004 per le vittime della criminalità. Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, ha evidenzia to che , ai fini del cd. raddoppio del contributo unificato, il giudice dell’impugnazione deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se -nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante in astratto la debenza del doppio contributo - la do ppia contribuzione spetti in concreto .
Ne deriva che il giudice dell'impugnazione, nell'adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ben può formulare l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a nor