Decreto — n. 29544/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO Nel giudizio promosso da DE STEFANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA PRISCA 19, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO (LNILNI67P01L747T) rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO DEL BONO (DLBMRZ65P12F839K) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA n. 5230/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania e pubblicata il 23 giugno 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29544/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5230/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania e pubblicata il 23 giugno 2021.
Parole chiave
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uente DECRETO Nel giudizio promosso da DE STEFANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA PRISCA 19, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO (LNILNI67P01L747T) rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO DEL BONO (DLBMRZ65P12F839K) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA n. 5230/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania e pubblicata il 23 giugno 2021.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/