Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giacomo Froda, had filed a recourse against a first-instance judgment from Messina without subsequently acting to advance the proceedings. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6757/2022 R.G. proposto da: FRODA' GIACOMO, elettivamente domiciliato in Roma, via G.P. da Palestrina 63, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA GIUSEPPE (MRTGPP56H09F158D) che lo rappresenta e difende ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) controricorrente avverso la SENTENZA n. 6999/2021 emessa dalla COMM.NE TRIB.REG. SICILIA -SEZ.DIST. MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/1