Italian Court orders public hearing to determine retroactive effect of DOCFA on ICI tax base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione granted the interlocutory order to hold a public hearing regarding the retroactive application of the DOCFA to prior tax years. The appellant argued that the Regional Tax Commission failed to verify missing documentation proving the property's classification before the 2008 declaration. The court ruled that the legal issue requires a public hearing to ascertain the actual scope of retroactivity. Consequently, the case was not decided on merits but scheduled for oral argument to resolve the factual and legal questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5; Art. 380, comma 1, n. 5 of the Code of Civil Procedure: When a cassation appeal raises a nomofilactic issue concerning the retroactive effect of a specific administrative act on prior tax years, the case must be treated in public hearing to verify the omission of decisive facts.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21207/2019 R.G. proposto da: VOLTRI TERMINAL EUROPA SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato DE GIROLAMO DAVIDE (DGRDVD77A24H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M) -ricorrente- contro COMUNE GENOVA rappresentato e difeso dall'avvocato DE PAOLI LUCA (DPLLCU68M03I225I) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di C ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10287/2018depositata il 12/04/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RITENUTO CHE 1.La Corte con ordinanza n. 10287 del 2019 disponeva la riunione delle cause n. 28921 - 14, n. 28942 - 14, n. 29021 - 14 alla n. 28874 -14, per ragioni di connessione. L'Agenzia delle Entrate e del Territorio ricorreva, svolgendo due motivi, per la cassazione delle sentenze n. 518/07/14, n. 520/07/14, n. 519/07/14, pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l'impugnazione di avvisi di accertamento per ICI, relativi agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 emessi dal Comune di Genova nei confronti della Voltri Terminal Europe S.p.A. unipersonale, quale concessionaria di una area demaniale, dalla stessa impugnati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova.
La società Voltri Terminal Europe s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni di imposta dal 2002 al 2006, emessi dal Comune di Genova, con riferimento ad aree scoperte, comprendenti oltre 900.000 mq. di terminal, banchine ed infrastrutture sulle quali si svolgeva l'attività imprenditoriale della contribuente. L'ente comunale determinava l'ICI dovuta sul compendio immobiliare in concessione sulla base della rendita catastale, pari ad euro 126.182,00 proposta dall'Autorità portuale, in qualità di proprietaria dell'immobile ed accettata, senza modifiche, dall'Agenzia del territorio.
Gli immobili oggetto di concessione demaniale – prima della DOCFA - non possedevano alcuna rendita catastale, pertanto, veniva stipulato tra il Comune e l'Autorità Portuale di Genova un accordo per stabilire, per ciascun anno di imposta, i coefficienti per calcolare l'ICI dovuta dai concessionari di aree demaniali. Successivamente, nel 2008, l'Autorità Portuale presentava regolare dichiarazione DOCFA mediante la quale veniva proposta la rendita catastale dell'immobile dato in concessione attribuendo la categoria D/8. La società contribuente proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova che, con sentenze n. 203/10, n. 339/11, 425/11, 424/12, confermava gli atti impositivi.
La Voltri Terminal Europe S.p.A. proponeva separati appelli innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che accoglieva parzialmente i gravami, ritenendo che le aree scoperte non fossero assoggettabili ad ICI. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della società contribuente ritenendo:
a) classificabili in categoria D/8 gli edifici e quanto necessario alla società per svolgere la propria attività imprenditoriale;
b) non applicabile l'ICI alle aree scoperte, utilizzate per svolgere l'attività pubblica portuale ed operazioni necessarie a tale attività, rientranti nella classificazione in categoria E/1, unitamente a quanto già accatastato con Docfa in tale categoria dalla contribuente;
c) retroattiva la nuova rendita alla prima richiesta di nuovo classamento effettuata dal Comune e, quindi, al 2002. Nel giudizio per cassazione introdotto dall’Agenzia delle Entrate, il Comune di Genova non svolgeva difese. La società Voltri Terminal Europe rimaneva intimatain detto giudizio. La società si costituiva, invece, con controricorso e ricorso incidentale - relativamente alle annualità di imposta 2002 - 2006, deducendo la irretroattività della rendita, determinata solo nel 2008, alle annuali tà pregresse e proponendo ulteriori due motivi - nel giudizio introdotto dal Comune di Genova che, con ricorso cumulativo,impugnava le sentenze nn. 516,517,518,519 e 520 del 2014 della CTR della Liguria(ricorso n.Rg 29021 - 14).
La Corte, con sentenza n. 10287/19, accoglieva il secondo motivo dei ricorsi nn. 28874-14, 28931-14 e 28921-14 proposti dall’Agenzia delle Entrate e del territorio, dichiarato inammissibile il primo, accoglieva il secondo e terzo motivo del ricorso proposto dal Comune di Genova; cassava le sentenze gravate e decideva nel merito. Ometteva di esaminare le censure proposte con il ricorso incidentale dalla contribuente, con cui denunciava la violazione dell’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 504/1992, nonché dell’art. 1, comma 336 e ss. legge 212/2000; l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n.
5) cod.proc.civ. per l’inapplicabilità retroattiva della rendita catastale attribuita soltanto nell’anno 2008 all’unità immobiliare di cui fl. 25, n. 943, sub 100, cat. D/8 con riferimento alle annualità antecedenti all’accatastamento; con riferimento alle annualità 2004-2006 deduceva l’illegittimità della pretesa impositiva relativa ad un fabbricato mai ricevuto in concessione da V.T.E. e al capannone crollato e demolito nel 2011. L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso. La società ha depositato memorie ex art. 380-bis, primo comma, cod.proc.civ., chiedendo la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO CHE 2.-c on un unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.proc.civ., richiamato dall’art. 391- bis cod.proc.civ., l’erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell'inesistenza dei motivi del ricorso incidentale, proposto dalla società Voltri e risultanti dagli atti di causa; 3.- che, i n caso di accoglimento del ricorso per revocazione, questa Corte è chiamata a decidere sui motivi del ricorso incidentale proposto dalla società Voltri, la quale: con il primo motivo –con riferimento agli impositivi relativi alle annualità 2002 - 2006 -lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 336 e ss, legge 212/2000, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali ( motivo subordinato all’accoglimento del motivo del ricorso principale in merito alla classificazione in categoria D/8 delle aree scoperte) sancito la retroattività dell’applicazione della rendita catastale,attribuita a dette aree solo dopo la presentazione della Docfa del 18 dicembre 2008 da parte di V.T.E, validata dall’ufficio in data 9 dicembre 2009; - afferma che dalle medesime difese e ricorsi per cassazione dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Genova risulta che l’accatastamento delle aree scoperte deriva dalla presentazione della predetta Docfa nell’anno 2008, ancorchè sia principio consolidato che l’attribuzione ex novo della rendita ad un immobile che ne sia privo ha valore costitutivo e non può costituite la base di calcolo del l’ICI per i periodi di imposta precedenti; - deduce che l’imposta comunale d eve essere determinata per dette annualità sulla base delle rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione; - assume che nel 1998, il terminal portuale gestito da V.T.E era stato accatastato a titolo definitivo( come da visure catastali); - obietta, altresì, che non può trovare applicazione l’art. 1, comma 337, cit., in quanto il Comune di Genova non ha mai notificato alla società alcuna richiesta di accatastamento, sebbene l’amministrazione locale avesse eccepito nel giudizio di merito di aver invitato l’autorità portuale già nell’anno 2001 ad effettuare l’accatastamento delle aree scoperte, come eccepito nell’atto di appello dalla società (atto in parte qua trascritto al fine di dimostrare la proposta contestazione in ordine alla mancata prova documentale in ordine alla notifica della richiesta di accatastamento); - che, c on la seconda censura si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione ex art. 360, primo comma, n.5), cod.proc.civ.; per avere la Commissione Regionale omesso di accertare la mancanza documentale della richiesta di accatastamento antecedente alla Docfa del 2008, idonea a conferire efficacia retroattiva al classamento ed alla correlata rendita catastale, fondandosi sulle mere allegazioni del Comune oggetto di specifica contestazione ad opera della contribuente; deduce, al riguardo, che l’ICI era stata applicata nel periodo oggetto di contestazione sulla base di un accordo tra l’Autorità portuale e l’ente locale, fino alla presentazione della Docfa da parte della prima nell’anno 2008; - che, co n il terzo strumento di ricorso la società prospetta, con riferimento alle annualità 2004 - 2006, l’illegittima statuizione della CTR che ha incluso nella pretesa impositiva un fabbricato escluso dalla concessione( edificio sub 2/1, ACEI) e un capannone demolito nell’anno 2001 ( fabbricato sub 5/1 partita catastale n. 1058610), eccezioni già sollevate con gli atti di appello per tutte le annualità ( 2004,2005, 2006) come risulta dalla trascrizione dei gravami a pagina 98 del ricorso incidentale; - che, c on l’ultimo mezzo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 380, primo comma, n.5) cod.proc.civ., in relazione all’immobile identificato al fl.12, n. 943 ed “al capannone svuotamento contenitori” per l’insussistenza del presupposto impositivo, in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla corretta individuazione della categoria catastale di iscrizione delle aree scoperte operative funzionali all’esercizio delle operazioni portuali afferenti a due fabbricati: vale a dire il fabbricato demolito nel 2001 e l’edificio mai dato in concessione alla società contribuente; 4. - che questo Collegio ritiene che, avendo riguardo al rilievo nomofilattico della questione in esame relativa alla effettiva portata retroattiva della Docfa alle annualità precedenti alla sua presentazione, relativamente ad immobili iscritti in catasto, in categoria E), anziché in categoria D), la causa debba essere trattata in pubblica udienza.
P.Q.M.