Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on necessary joinder in tax appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the main appeal and incidental counter-appeal, ordering a remand to the lower court. The parties argued regarding the validity of tax penalties and the application of procedural rules on payment deferrals and admissibility. The court decided to remand the case because a preliminary question regarding necessary joinder in tax appeals required a definitive ruling from the Supreme Court's Section of Unity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 54, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: The Court of Cassation must remand a case to the lower court when a preliminary question of law regarding necessary joinder in tax appeal proceedings requires a definitive resolution by the Section of Unity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
n. 1715/2016 R.G., proposto DA Civita Andreina, rappresentata e difesadall’Avv. Luigi Quercia, con studio in Bari, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Livia Ranuzzi, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Bari il 16 giugno 2015, n. 1389/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2023 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente; IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI DILAZIONEudito per la controricorrente l’Avv. Emanuele Manzo , che ha chiesto il rigetto; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato e l’assorbimento del ricorso principale; RILEVATO CHE:
1. Andreina Civita ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Bari il 16 giugno2015, n. 1389/11/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento delle sanzioni amministrative corrispondenti ad € 132.800,85 per il tardivo versamento dell’ impost a principale sulle succession i in dipendenza di due avvisi di liquidazio ne con riguardo alle denunce di successione (principale ed integrativa) in morte di Riccardo Civita, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti d e lla medesima a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 15 luglio 2013, n. 95/02/2013, con condanna alla rifusione d elle spese giudiziali;
2. il giudice di appello hariformato la decisione di prime cure - che aveva accolto il ricorso originario -sul presupposto che l a dilazione di pagamento era stata negata alla contribuente per la mancanza della garanzia fideiussoria e che l’insussistenza dei requisiti necessari per il ravvedimento aveva pr eclu so la definizione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente;
3. l’Agenzia delle Entrate si è c ostituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza;4. in udienza, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato e l’assorbimento del ricorso principale;
5. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha preliminarmente disposto l’acquisizione del fascicolo di merito;
6. a ll’esito, la causa è stata fissata per la trattazione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2023; CONSIDERATO CHE: 1.il ricorso principale è affidato a sei motivi ; 1.1 c on il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’“Equitalia Nord S.p.A.”, in qualità di agente della riscossione, che pure era stata parte del giudizio di primo grado, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenutadal giudice di secondo grado la carenza di motivazione della sentenza di primo grado; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado l’omessa rappresentazione alla contribuente, in spregio ai principi di legittimo affidamento e buona fede,della possibilità di chiedere il ravvedimento mediante il pagamento del 3% delle sanzioni con i relativi interessi moratori , richiedendo la maggiore sanzione del 30% dell’importo non versato; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, lett. o, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato applicato dal giudice di secondo grado, in spregio al principio del favor rei , il più favorevole ius superveniens che consentiva alla contribuente di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione per il ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine nel versamento dell’imposta principale sulle successioni; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, quale modificato dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato applicato dal giudice di secondo grado il più favorevole ius superveniens che consentiva alla contribuente di ottenere la dilazione di pagamento senza la prestazione di idonea garanzia, ritenendo la legittimità della sanzione per tardivo pagamento a causa del mancato ottenimento di una polizza fideiussoria; 1.6 c on il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, di cui si deduceva la tardività;
2. il ricorso incidentale condizionato è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, di cui si deduceva l’impugnazione per vizi diversi da quelli propri della cartella di pagamento;
3. preliminarmente, in relazione alla censura formulata con il primo motivo del ricorso principale, il collegio rileva che le ordinanze interlocutori e depositat e da questa Sezione l’1 marzo 2023, nn. 6204 e 6205 , ha nno rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite (con successiva fissazione della trattazione per la pubblica udienza del 5 dicembre 2023) le question i di massima di particolare importanzase l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4. ne conseguel’imprescindibilità, per la inevi tabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, dirinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unitesulle questioni attinenti al litisconsorzio processuale nel processo tributario. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sullequestioni specificat e in motivazione . C