Cassation court dismisses tax appeal due to case extinction via simplified settlement agreement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished and the subject matter terminated following the taxpayer's timely acceptance of a simplified settlement procedure. Although the Revenue Agency appealed a lower court ruling regarding an environmental tax credit, the taxpayer subsequently paid the determined amount under the new simplified payment regime established by Law 197/2022. The Court ruled that this specific payment act legally extinguished the litigation, thereby precluding the examination of the procedural and substantive arguments raised by the Agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, della l. n. 197/2022; The timely acceptance by the taxpayer of a simplified settlement procedure regarding the tax collection burden, evidenced by the single-payment deposit, legally extinguishes the judicial proceeding and terminates the subject matter of the dispute.
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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24237/2022 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – contro Oggetto: cartella IRES (Tremonti ambiente) Definizione agevolata SAIM ENERGY 2 S.r.l., con sede in 05035 Narni (TR), frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Rudi Leoni, con domicilio eletto all’indirizzo PEC: avv.rudileoni@avvpec.it giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 95/2/22, pronunciata il 18 ottobre 2021, depositata il 9 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2023 dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio; udita, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’avv.
Alessia Urbani Neri; FATTI DI CAUSA La Saim Energy 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni (CTP) la cartella di pagamento n. 10920190000789851, con la quale, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 – bis del d.P.R. n.600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2015, le era richiesto il pagamento della somma di euro 33.775,00 dovuta al recupero di un credito IRES ritenuto non dovuto. La controversia era originata dalla contestazione della contribuente del disconoscimento da parte dell’Amministrazione del credito, riferito ad investimento ambientale per la realizzazione di impianto fotovoltaico nell’anno 2010, giustificato dall’Agenzia delle entrate in relazione al fatto che detto credito non trovava riscontro nelle dichiarazioni annuali precedentemente rese.Il ricorso della contribuente fu accolto dalla CTP di Terni.
Avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole l’Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umbria, che respinse il gravame con sentenza n. 95/2/22, pronunciata il 18 ottobre 2021, depositata il 9 marzo 2022, non notificata. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di due motivi. La società resiste con controricorso. In prossimità dell’odierna pubblica udienza di discussione il Procuratore generale ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Parte controricorrente ha depositato, successivamente alle conclusioni scritte del Procuratore Generale, documentazione in base alla quale ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante l’avvenuta definizione agevolata del giudizio ex art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primomotivo la ricorrente lamenta violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in uno con l’art. 1, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo preso posizione la sentenza impugnata su alcuni dei motivi di appello, con riferimento, in primo luogo, alla stessa determinazione del c.d. sovraccosto ambientale sulla base della perizia di parte ritenuta esaustiva dal giudice di prime cure e viceversa contestata dall’Amministrazione con il ricorso in appello.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate –una volta che si ritenga appurato il vizio di omessa pronuncia –assume che la sentenza impugnata risulterebbe viziata da violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in una con l’art. 7, comma2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione della regola di riparto dell’onere della prova riguardo alla sussistenza ed alla consistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione tributaria richiesta.
3. Rileva la Corte che l’adesione tempestiva da parte della contribuente alla definizione agevolata della lite riguardo al carico affidato alla riscossione, di cui alla cartella la cui impugnazione ha dato origine al presente giudizio, con la relativa prova dell’avvenuto versamento in unica soluzione dell’importo determinato per la definizione medesima ai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss.,della l. n. 197/2022, comporta, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della stessa legge, l’estinzione del giudizio con relativa cessazione della materia del contendere, ciò precludendo l’esame dei motivi sopra trascritti.
4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
5. In relazione alle modalità di definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per definizione agevolata, rivestendo peraltro la ricorrente Agenzia delle entrate veste di Amministrazione ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in R