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Ordinanza Interlocutoria — n. 29527/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove valid PEC notification to multiple regional defendants.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29527/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that favored Saba Italia Spa regarding Irap tax refunds. The Agency argued violations of public procurement laws, but the primary procedural issue was the failure to prove valid service of the appeal to several regional defendants via PEC. The Court held that only PEC addresses listed in the official ReGIndE register constitute valid legal notification, and since the Agency could not demonstrate service to the relevant regions, the appeal was inadmissible and the case was remanded for re-notification.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 7 DM 44/2011: Notification of judicial acts to entities via PEC is valid only if the electronic address used matches the one registered in the official ReGIndE directory, otherwise the notification is null and the proceedings must be restarted.

Parole chiave

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PEC notification validity ReGIndE register requirement inadmissible appeal public procurement law Irap tax refund service of process nullity remand for re-notification tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 7 DM 44/2011
d.lgs. n. 446/1997
2, 3 e 4 del d.lgs. n. 446/1997 e degli artt.
d.lgs. 50/2016
Vv) e zz) e 165 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appalti pubblici) e degli artt.
d.lgs. 163/2006
3 e 30 d.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis, ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6025 del 2023
Va pertanto disposta la rinnovazione della notifica in quanto, come ribadito da questa Corte (cfr Cass. n. 6025 del 2023; n.
Cass. n. 3709 del 2019
Cass. n. 13224 del 2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23261/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis, -ricorrente- contro SABA ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO AMATO (MTAMLN55A22H703U) che la rappresenta e difende come da procura in atti -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO, sez. di ROMA, n. 3777/2017 depositata il 22/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalla Cons. Dott.ssa MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, che , in controversia su impugnazione da parte di Saba Italia spa del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per Irap versata nel 2007, ha respinto l’appello dell’Ufficio, qualificando come appalto di servizi il rapporto fra la società contribuente (esercente gestione parcheggi pubblici e non concessione di servizio) e l’ente committente, con conseguente deducibilità dell’Irap.

La CTP accoglieva il ricorso della società e la CTR (con sentenza n. 208/10/2012) ha invece accolto l’appello dell’Ufficio, riconoscendo che le imprese regolamentate che operano a tariffa nel settore dei pubblici servizi sono esclude dalle misure Irap che riguardano il cuneo fiscale e contributivo. L’Agenzia delle entrate impugnava la indicata sentenza per cassazione e il ricorso veniva accolto (con sentenza n. 7205/2016 quanto al primo motivo) con rinvio alla CTR del Lazio. Saba Italia ha riassunto il giudizio e l’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio.

La CTR ha confermato il diritto al rimborso della Saba Italia che “svolge attività di conduzione e gestione dei parcheggi, sia ottenuti in concessione da enti pubblici e sia propri. Tale attività d’impresa è condotta n regime di libera concorrenza e si svolge a seguito di contratti che, sotto il profilo giuridico vanno equiparati ai contratti di appalto, il cui corrispettivo viene corrisposto dall’utenza ... per cui sussistono i requisiti che escludono la società dal pagamento dell’Irap”. Conferma conclusivamente il diritto al rimborso a favore della contribuente di €. 52.636,00 oltre interessi, come statuito dalla sentenza della CTP n. 508/53/12.

Contro la indicata sentenza l’Agenzia propone ricorso con unico motivo contro Saba Italia spa, Regione Lazio, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia, Regione Puglia, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Calabria; resiste con controricorso Saba Italia spa. Saba Italia spa resiste con controricorso; eccepisce la nullità delle notifiche via pec, l’inammissibilità - trattandosi di questioni di merito- e l’infondatezza del ricorso, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai fini dell’interpretazione dell’art. 107 TFUE anche rispetto alla decisione C-4133 del 12.9.2007 della Comm.

UE in relazione all’art. 11 co. 1 lett. A9 n. 2,3,4, d.lgs. 446/1997 come novellato dalla l. fin. 2007. La contribuente ha depositato memoria. Con un unico motivo articolato, la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett.

a) nn. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 3 comma 1 lett. Vv) e zz) e 165 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appalti pubblici) e degli artt. 3 e 30 d.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che SABA Italia spa aveva appellato la sentenza di primo grado anche nei confronti della Regione Calabria, della Regione Emilia Romagna, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Lazio, della Regione Puglia e della Regione Umbria; che nel presente ricorso per cassazione non risulta sufficientemente provata dalla ricorrente Agenzia delle entrate la regolare notifica del presente ricorso per cassazione alle indicate Regioni, ad eccezione della Regione Umbria, in particolare in relazione alla corrispondenza degli indirizzi Pec all’elenco pubblico di cui all’art. 7 DM 44/2011 (REGINDE).

Va pertanto disposta la rinnovazione della notifica in quanto, come ribadito da questa Corte (cfr Cass. n. 6025 del 2023; n. 3709 del 2019; Cass. n. 13224 del 2018) solo l’indirizzo contenuto nel registro ReGIndE è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla. Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello inserito nell’indicato registro non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio.

La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione del presente ricorso alle suindicate Regioni (Regione Calabria, della Regione Emilia Romagna, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Lazio, della Regione Puglia)

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notifica del presente ricorso per cassazione alla Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Puglia, dando mandato alla cancelleria per i relativi