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Ordinanza Interlocutoria — n. 29526/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to public hearing regarding IRES credit refund timing and prior assignment validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29526/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the tax agency's appeal against a lower court ruling that allowed an IRES credit refund before bankruptcy closure. The court found the bankruptcy trustee's claim valid prior to formal closure and the subsequent assignment to a new bank unimpeded by prior assignment rules. Consequently, the Court deemed the written record insufficient and ordered a public hearing to resolve the factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a case involves peculiarities requiring factual investigation beyond clear documentary evidence, the Court must remand the case for public hearing rather than deciding on written submissions.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Bankruptcy Credit Refund IRES Tax Credit Public Hearing Requirement Assignment of Claims Tax Administration Appeal Remand for Hearing credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 375 c.p.c.
Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa renda opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod.
Art. 183, comma 2 d.P.R. n. 917/1986
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 2, d.P.R.
Art. 5, comma 4 d.P.R. n. 322/1998
917/1986, dell’art. 5, comma 4, d.P.R.
Art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973
non incorreva nel divieto per il cessionario, previsto dall’art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 , di cedere un credito già oggetto di cessione.
Art. 2697 cod. civ.
602/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che il credito di cui la contribuente aveva chiesto il rimborso era stato oggetto di un precedente atto di cessione.
art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973
non incorreva nel divieto per il cessionario, previsto dall’art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 , di cedere un credito già oggetto di cessione.
art. 2697 cod. civ
602/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che il credito di cui la contribuente aveva chiesto il rimborso era stato oggetto di un precedente atto di cessione.
art. 375 cod. proc. civ
Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa renda opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BANCA IFIS S.P.A., in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Martelli e Giovanni Caliceti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Buonfiglio in Roma , via Cicerone n. 44; - controricorrente – avverso la sentenza n. 41/2/2019 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 20 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

IRES RIMBORSORilevato che: In data 8 febbraio 1996 venne dichiarato il fallimento della AutoexpòS.p.A., poi chiuso con decreto dell’11 febbraio 2008. In data 4 giugno 2007 il curatore presentò dichiarazione finale Modello Unico 2006 richiedendo il rimborso del credito IRES di € 273.130,00 , derivante da ritenute a titolo di acconto sugli interessi bancari che non avevano trovato capienza in imposte dovute dal Fallimento. In data 21 dicembre 2007 Toscana Finanza S.p.A. (poi incorporata in Banca IFIS S.p.A.) acquistò dal Fallimento il suddetto credito IRES.

Successivamente Banca IFIS S.p.A., in qualità di cessionaria del credito, notificò l’atto di cessione all’Ufficio. Con provvedimentodel 15 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate negò ilrimborso del credito richiesto dalla banca. Contro il provvedimento di diniego la contribuente propose ricorso dinanzi allaCommissione tributaria di primo grado di Bolzano, che lo accolse. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermò la decisione di primo grado. Riteneva il giudice di appello che la richiesta di rimborso avanzata con la dichiarazione dei redditi presentatadal curatore prima della chiusura del fallimento fosse legittima, posto che i presupposti della dichiarazione possono sussistere anche prima della formale chiusura del fallimento.

Reputava, inoltre, che, non essendo stata notificata all’Ufficio la precedente cessione del credito da parte de lla curatela fallimentarein favore di Italfactoring S.p.A., la successiva cessione in favore di Toscana Finanza S.p.A. non incorreva nel divieto per il cessionario, previsto dall’art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 , di cedere un credito già oggetto di cessione. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato atre motivi.La contribuenteresiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998.

Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il rimborso del credito IRES potesse essere ritualmente richiesto prima della chiusura del fallimento , nonostante che, prima di tale momento, il credito relativo alle ritenute effettuate nel corso della procedura fallimentare non fosse certo, liquido ed esigibile.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che il credito di cui la contribuente aveva chiesto il rimborso era stato oggetto di un precedente atto di cessione.

3. Con il terzo motivo – in via subordinata – si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la commissione di appello svolto alcuna indagine sulla circostanza della individuazione del momento in cui il credito IRES, maturato integralmente nel corso della procedura, possa emergere, ignorando che,prima della chiusura della procedura, il credito non era certo, liquido ed esigibile; inoltre, la commissione avrebbe omesso di considerare che nell’atto di cessione in favore di Toscana Finanza S.p.A., notificato all’Ufficio, non era menzionata la precedente cessionaria Italfactoring S.p.A.

4. Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa renda opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per