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Decreto — n. 29525/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.

Numero d'incarto Decreto — n. 29525/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceeding extinguished because the lower court had already formally recorded the case's termination under specific legislative provisions. The plaintiff, a private company, sued the State Revenue Agency regarding an administrative act intended to accelerate the extinction of litigation, but the court found the matter legally concluded. Consequently, the appeal was rejected as the underlying dispute no longer existed, leaving the procedural outcome as a dismissal based on statutory extinction.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a legislative provision explicitly declares a civil proceeding extinguished, the court must recognize this extinction and dismiss any subsequent appeals, as the legal relationship has been definitively terminated without the need for further adjudication.

Parole chiave

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procedural extinction legislative termination civil procedure law State Revenue Agency dismissal of appeal contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8699/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SERVIZI SPECIALI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato DE TILLA ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 5126/ 03/ 2019 depositata il 02/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES