Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic dismissal under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Sol Tarenti SRL extinguished. The lower court ruled that the case was automatically dismissed because the Revenue Agency had included the case in a list of concluded proceedings under the new tax law. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural extinction applies when the opposing party fails to request a hearing within the specified timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is listed as concluded by the tax authority without a formal denial, the proceedings are automatically extinguished unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21548/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOL TARENTI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato STICCHI DAMIANI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Umbria n. 327/ 02/ 2019 depositata il 02/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE