Sentenza — n. 29484/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.P.A. , in persona d ella procuratrice speciale Marta Di Benedetto,e ISAF S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, viale di Villa Massimon.57 presso lo studio del l’ Avv. Guido Broc cheri che le rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso , unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Gianfranco Di Garbo, Barbara Faini e Francesco Florenzano. -controricorrenti– IRES- dividendi accertamento- annullamento integrale in autotutela avverso la sentenza n.63/01/2015 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, depositata il 24 luglio2015; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti alla pubblica udienza del 12ottobre 202 3 ; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29484/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Le Società resistevano con controricorso. Fissata la trattazione del ricorso in pubblica udienza, l’Avvocatura generale dello Stato, premesso che l’Agenzia delle entrate aveva comunicato la definizione,mediante annullando integrale in autotutela, della lite concernente gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005 e 2007, depositava istanza chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero giudizio ai sensi dell’art.46, comma 3 , del d.lgs. n.546 del 1992.
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ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.P.A. , in persona d ella procuratrice speciale Marta Di Benedetto,e ISAF S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, viale di Villa Massimon.57 presso lo studio del l’ Avv. Guido Broc cheri che le rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso , unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Gianfranco Di Garbo, Barbara Faini e Francesco Florenzano. -controricorrenti– IRES- dividendi accertamento- annullamento integrale in autotutela avverso la sentenza n.63/01/2015 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, depositata il 24 luglio2015; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti alla pubblica udienza del 12ottobre 202 3 ; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile che ha concluso per l’estinzione del giudizio. Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della ISAF s.p.a. e della F RO - Air Liquid Welding Italia S.p.a. (in regime di consolidato) di tre distinti avvisi di accertamento, relativi a una maggiore IRES per le annualità 2005, 2006 e 2007 ed emessi per non avere indicato la prima società in dichiarazione i dividendi percepiti da società tedesche del gruppo, l’Agenzia delle entrate propose, articolando due motivi, ricorso avverso la sentenza con cui la Commissione di secondo grado di Trento -previa riunione delle distinte impugnazioni mosse alle distinte, per annualità, decisioni di primo grado- aveva rimesso la causa, relativamente all’annualità 2006 alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, innanzi alla quale pendeva la causa promossa dalla consolidante Afro Air avverso l’avviso di accertamento dell’anno 2006, nella parte in cui la detta Commissione aveva accolto il ricorso avversol’avviso di accertamento proposto da ISAF s.p.a. per violazione del principio del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario e,per il resto, aveva respinto gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate.
Le Società resistevano con controricorso. Fissata la trattazione del ricorso in pubblica udienza, l’Avvocatura generale dello Stato, premesso che l’Agenzia delle entrate aveva comunicato la definizione,mediante annullando integrale in autotutela, della lite concernente gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005 e 2007, depositava istanza chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero giudizio ai sensi dell’art.46, comma 3 , del d.lgs. n.546 del 1992.
Le Società, alle quali l’istanza veniva notificata, depositavano atto di accettazione concordando per la compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate attinge la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento unicamente nella parte in cui sono stati rigettati gli appelli proposti dalla stessa Agenzia relativamente agli avvisi di accertamento delle annualità 2005 e 2007. Tali avvisi sono stati, come da nota dell’Agenzia delle Entrate, integralmente annullati in autotutela sicchè può accogliersi l’istanza, accettata dalla controparte, di dichiarazione di estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto percessazione del la materia del contendere , con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Robe