Decreto — n. 29481/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsecondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 20/10/20
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 29481/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 20/10/20
Testo completo
secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 20/10/20