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Ordinanza — n. 29460/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to settlement agreement and withdrawal of litigation between company and tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29460/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following a conciliatory agreement signed between the taxpayer and the tax agency. The company had previously withdrawn its appeal after reaching a settlement that included compensation for litigation costs. Consequently, the tax agency also requested the termination of the proceedings, leading the court to formally close the case.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When parties reach a conciliatory agreement and one party requests extinction of the proceedings, the court must declare the case extinguished due to cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax dispute settlement conciliatory agreement extinction of proceedings cessation of subject matter litigation cost compensation tax agency withdrawal Italian tax law sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14636 d el ruo l o generale dell’anno 20 17 proposto da: S.D. Sicilia Discounts Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. Salvo Muscarà p er procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec:salvo.muscara@pec.ordineavvocaticatania.it del medesimo difensore; - r icorrente principale e controricorrente incidentale - contro Oggetto: accertamento – rimanenze finali –costi non deducibili - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrent e e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 4208/9/2016, depositata indata 5 dicembre 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate, a seguito delle risultanze di un processo verbale di constatazione, aveva notificato alla S.D.

Sicilia Discounts Società Consortile ar.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva recuperato maggiori imposte a titolo di Ires, Irap e iva e irrogate le conseguenti sanzioni; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che lo aveva parzialmente accolto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate limitatamente al recupero dell’iva eseguita erroneamente nel 2007 e rigettato quello incidentale della società; la società ha quindi proposto ricorsoprincipale per la cassazione della sentenza affidato a due motiv i di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorsocontenente ricorso incidentale affidato a due motividi censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che:ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, evidenziando di avere sottoscritto con la controricorrente un accordo conciliativo in data 11 dicembre 2020, con conseguente richiesta di estinzione e compensazione delle spese di lite; l’Agenzia delle entrate ha quindi depositato un’istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese