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Decreto — n. 29449/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29449/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29449/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7440/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CASANUOVA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS ELVIRA (DSNLVR71P63H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALDI MASSIMO (GLDMSM70S27H501H) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n.5070/2015 , depositata il 29/09/2015; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29449/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CASANUOVA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS ELVIRA (DSNLVR71P63H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALDI MASSIMO (GLDMSM70S27H501H) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n.5070/2015 , depositata il 29/09/2015; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni ripetibili indennità di patrocinio risarcimento per errore giudiziario riduzione delle spese giudiziarie danno differenziale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
del LAZIO n.5070/2015 , depositata il 29/09/2015; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7440/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CASANUOVA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS ELVIRA (DSNLVR71P63H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALDI MASSIMO (GLDMSM70S27H501H) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n.5070/2015 , depositata il 29/09/2015; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, atteso il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale successivo alla data di proposizione del ricorso, le spese possono integralmente compensarsi tra le parti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Ro