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Ordinanza — n. 29444/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as case extinguished by voluntary payment plan and withdrawal of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29444/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished due to the parties' voluntary settlement of the dispute. The taxpayers had submitted a request for an expedited definition involving a twenty-month payment plan, while simultaneously requesting the termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the litigation ceased because the underlying matter was no longer contested.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When taxpayers voluntarily submit a payment plan request and an extinction of proceedings request, the court must declare the case extinguished for cessation of the disputed matter.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment expedited definition request voluntary payment plan cessation of dispute tax litigation termination comunicazione fiscale reddito non dichiarato tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
D’Aquino CONSIDERATO CHE i ricorrenti hanno dato atto di avere provveduto alla definizione, ai sensi dell’art. 6, d.l.
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Testo completo

ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21261/2016R.G. proposto da: TENTAZIONI DI RIZZO ROCCO VINCENZO E C. S.n.c. (C.F. 01959180488), in persona del legale rappresentante pro tempore, RIZZO ROCCO VINCENZO (C.F. RZZRCV66D04G942Q ), TATTI COSTANZA (C.F. TTTCTN 66A61G999F ), rappresentat i e difes i dall’Avv. ROBERTO CORDEIRO GUERRA (C.F. CRDRRT59P05 E202V ) , PEC in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. LAURA ROSA in Roma, Via F. Denza, 20 , PEC –ricorrenti principali e controricorrenti incidentali – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Oggetto: tributi – definizione agevolata N.21261/16 R.G.

Est. F. D’Aquino dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - C ontroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 286/05/16, depositata in data 16 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. RILEVATO CHE La società contribuente TENTAZIONI DI RIZZO ROCCO VINCENZO E C. S.n.c. e i singoli soci RIZZO ROCCO VINCENZO e TATTI COSTANZA hanno impugnato un avviso di accertamento relativo alla società per IRAP e IVA e i correlativi avvisi di accertamento per IRPEF a carico dei soci, con i quali si accertavano in relazione al periodo di imposta 2008 maggiori ricavi non dichiarati derivanti dall’effettuazione di cessioni intracomunitarie senza prova dell’uscita delle merci dal territorio nazionale; l’accertamento – a seguito di autotutela parziale in seguito a accertamento con adesione - si nutriva anche dell’accertamento compiuto in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dei soci quale prova della realizzazione di ricavi non dichiarati; la CTP di Prato ha parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR della Toscana, con sentenza in data 16 febbraio 2016, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio in relazione ad alcu ne operazioni tracciate nei conti correnti; hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio, il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, cui hanno resistito i ricorrenti principali; l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria;

N.21261/16 R.G. Est. F. D’Aquino CONSIDERATO CHE i ricorrenti hanno dato atto di avere provveduto alla definizione, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, producendo domanda di definizione agevolata con rateizzazione in venti rate e quietanza di pagamentorelativa alla prima rata; il controricorrente e ricorrente incidentale (con memoria in data 15 marzo 2013) e i ricorrenti principali (con memoria in data 23 giugno 2023) hanno fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; deve pertanto darsi atto dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;

P. Q. M. La Cortedichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del conte