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Ordinanza — n. 29409/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice due to incomplete postal receipt evidence under Art. 140 Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29409/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Antonio Santorelli's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his claim regarding improper tax notice procedures. Santorelli argued that the postal recommendation used for notification lacked essential details required by Article 140 of the Civil Procedure Code, while the opposing tax authority maintained the notification was valid based on general evidence. The court ruled that the appellate judge failed to verify the completeness of the postal receipt document, a structural element of the notification process, and therefore violated procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 140 cod. proc. civ.; Art. 8 l. 890/1982: In tax or procedural notifications via postal service, perfection of the procedure is proven exclusively by the receipt notice containing deposit communication, not merely by proof of mailing.

Parole chiave

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tax notice notification postal service proof Civil Procedure Code procedural defect appellate review notificazione viziata notifica delle Intese ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 140 cod. proc. civ.
La CTR della Campania, con sentenza in data 8 marzo 2016, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che la notificazione al contribuente fosse stata eseguita secondo il rito dell’art. 140 cod. proc. civ.
Art. 8 l. n. 890/1982
24 e 111, secondo comma, Cost.) e dell'art. 8 della l.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt.
Art. 31 d. lgs. 31 dicembre 1902, n. 546
lgs. 31 dicembre 1002, n.
Art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Il contribuente ha opposto l’omessa notificazione degli atti impositivi per vizi relativi alla notificazione e ha ritenuto inapplicabili le sanzioni ex art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
art. 140 cod. proc. civ
La CTR della Campania, con sentenza in data 8 marzo 2016, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che la notificazione al contribuente fosse stata eseguita secondo il rito dell’art. 140 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012).
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Testo completo

ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24062/2016R.G. proposto da: SANTORELLI ANTONIO (C.F.SNTNTN75A09F924E), rappresentato e difeso dall’Avv. VINCENZO LAUDANNO (C.F. LDN VCN67A29 F924T ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –controricorrente – contro N.24062/16 R.G.

Est. F. D’Aquino EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2140/50/16depositata in data 8 marzo 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. RILEVATO CHE 1. Il contribuente SANTORELLI ANTONIOha impugnato una cartella di pagamento, notificata a seguito di ruolo dichiarato esecutivo in esito –come risulta dalla sentenza impugnata –a due avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, notificati in data 16 giugno 2011, relativi a IRAP e IVA.

Il contribuente ha opposto l’omessa notificazione degli atti impositivi per vizi relativi alla notificazione e ha ritenuto inapplicabili le sanzioni ex art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

4. La CTR della Campania, con sentenza in data 8 marzo 2016, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che la notificazione al contribuente fosse stata eseguita secondo il rito dell’art. 140 cod. proc. civ.

5. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 31 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1002, n. 546. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione alla questione della mancata N.24062/16 R.G. Est. F. D’Aquino ricezione in primo grado dell’avviso di fissazione della prima udienza di trattazione e alla conseguente nullità della sentenza di primo grado, deducendo di avere sollevato la relativa eccezione davanti al giudice di appello.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.140 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che la raccomandata relativa alla comunicazione della notifica degli avvisi di accertamento riporterebbe «sulla busta» la dicitura della compiuta giacenza, ma sarebbe «privo di qualunque indicazione circa: la data dell’invio (…) l’ufficio postale di spedizione, l’avvenuto decorso del termine di giacenza, il numero seriale, il timbro dell’ufficio di distribuzione».

Osserva, in particolare, come risulterebbe imprescindibile l’accertamento della compiuta giacenza attraverso l’esame dell’avviso di ricevimento, in quanto «costituente un momento strutturale del processo notificatorio», in quanto solo attraverso tale documento può essere riscontrato, in particolare, il numero di serie della raccomandata spedita, oltre alle altre circostanze relative al luogo e al destinatario dell’atto a notificarsi. Nel ricorso il ricorrente menziona il luogo in cui l’atto processuale ha fatto ingresso nel processo e lo allega al ricorso sub doc. 4.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia la questione dell’inapplicabilità della sanzione ex art. 13 d. lgs. n.-471/1997 in ragione dell’art. 29, lett.

a) d.l. 31 m aggio 2010, n.

78. Osserva parte ricorrente che in caso di notificazione della cartella di pagamento non sarebbe applicabile la sanzione in oggetto, applicabile solo in caso di tardivo od omesso pagamento di tributi risultanti da dichiarazioni. N.24062/16 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Il primo motivo – in disparte l’erronea indicazione del profilo di censura per omesso esame di fatto decisivo anziché, come dedotto nel motivo, per omessa pronuncia - è infondato. Nel caso in cui il giudice di appello rilevi una nullità processuale che non comporti la rimessione della causa al giudice di primo grado nelle ipotesi previste dall’art. 59, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - cause che devono ritenersi di natura eccezionale –deve decidere la causa nel merito, non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione (Cass., Sez.

VI, 29 luglio 2022, n. 23741; Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15530). Tra le nullità che comportano la rimessione della causa al primo giudice non rientra la mancata ricezione in primo grado dell’avviso di fissazione della prima udienza di trattazione; pertanto, la causa doveva – come nella specie – essere decisa nel merito. Nella specie, il giudice di appello, pur non avendo espressamente esaminato tale eccezione, ha esaminato e deciso il ricorso nel merito, facendocorretta applicazione dei suddetti principi.

5. Il secondo motivo è ammissibile e fondato. Il ricorrente ha, sotto il primo profilo, correttamente indicato in quale fase processuale il documento decisivo ai fini dell’esame del motivo (la raccomandata informativa) è stato prodotto in giudizio (pag. 5, 5° cpv. ricorso) e, pur non trascrivendo tale documento, lo ha ritualmente allegato al ricorso (doc. 4 ric.).

6. In conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) e dell'art. 8 della l. n. 890/1982 N.24062/16 R.G.

Est. F. D’Aquino - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio del l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012). Correttamente, pertanto, il ricorrente deduce che la suddetta raccomandata costituisce «un momento strutturale del processo notificatorio», l’esame della cui completezza è decisivo al fine dell’accertamento della corretta esecuzione del procedimento notificatorio a termini dell’art. 140 cod. proc. civ.

7. Tale accertamento non risulta compiutamente eseguito nel caso di specie. Il giudice di appello – pur avendo indicato nella parte narrativa che gli originari avvisi di accertamento fossero stati notificati in data 16 giugno 2011 –si è limitato ad osservare in parte motiva che la notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. fosse regolare in assenza di rinvenimento del destinatario, facendo generico «riferimento a quanto eseguito dal messo comunale così come da copie allegate alla documentazione», senza specificare quali «copie allegate alla documentazione» abbia preso in esame. In accoglimento del secondo motivo, la sentenza va cassata con rinvio, dovendosi verificare la completezza dell’avviso di ricevimento ai fini della corretta notificazione degli originari atti impositivi.

8. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Pur essendo la questione (per quanto risulta dalla sentenza impugnata) stata proposta dal ricorrente in primo grado, la sentenza non reca traccia della trattazione della questione in grado di appello. Né il ricorrente trascrive, né allega l’atto di appello al ricorso al fine di verificare la riproposizione della questione (già proposta in prime cure) in grado di appello. N.24062/16 R.G. Est. F. D’Aquino 9. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di tributaria a quo, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in