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Decreto — n. 29401/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29401/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29401/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO Visto il ricorso proposto da IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA, 88, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA DI COLA (DCLLSS71L56H501M) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 785/2021 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29401/2023 — snciv · Corte di Cassazione: (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 785/2021 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario dilazione di pagamento controprestazione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
785/2021 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO Visto il ricorso proposto da IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA, 88, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA DI COLA (DCLLSS71L56H501M) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 785/2021 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.900,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il