Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in abandonment of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Maria Catena Castorina, had not responded to the court's proposal for case definition, while the opposing party, the Italian Revenue Agency, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6208/2022 R.G. proposto da: CASTORINA MARIA CATENA, elettivamente domiciliata in CATANIA VIA VERONA 62, presso lo studio dell’avvocato PETRALIA VINCENZO (PTRVCN59L14C351P) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 6915/2021 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -SEZ.DIST.
CATANIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso debba intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che debba altresì procedersi alla liquidazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/10/