Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the proceedings terminated automatically under specific tax law articles. The plaintiff, Agente delle Entrate, argued that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the dispute, while the defendant contended otherwise. The supreme court upheld the lower court's decision, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction applied without requiring a formal request for a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 391 c.p.c.; Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; When a legislative provision mandates the automatic extinction of proceedings upon the inclusion of a case in a specific list, the court must declare the process extinguished without ordering a hearing, unless parties explicitly request one.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31482/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro CANDIANO AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDIANO NICOLA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 835/02/2020 depositata il 05/03/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE