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Ordinanza — n. 29389/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows revocation of tax court order due to factual error regarding direct farmer status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29389/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the revocation request against a prior order, declaring the underlying tax proceeding extinguished. The applicant argued the lower court erred in qualifying him as a direct manual farmer under Law 604/1954, a fact not previously contested. The court accepted this error as material and noted the applicant had already opted for a simplified dispute resolution, which triggered the termination of the main proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis and Art. 395 cod. proc. civ.; A revocation request is admissible when the challenged decision relies on a factual error regarding a qualification that was not a point of contention, and the underlying dispute has been terminated via simplified resolution.

Parole chiave

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revocation of judgment direct manual farmer factual error simplified dispute resolution tax proceedings extinguishment of suit Law 604/1954 motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 119/2018
2.L’Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, previa riforma della ordinanza impugnata, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l.
Art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Art. 391-bis and Art. 395 cod. proc. civ.
RILEVATO 1.Nicola Valentini ha proposto ricorso ex art. 391-bis e 395 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, 4/10/2004 n. 19833
Cass., Sez. 5, 21/2/2023 n. 5373
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7927/2021 R.G. proposto da: VALENTINI NICOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAROPRESE FEDERICA (CRPFRC78C61D643B) e STASI ALESSANDRA (STSLSN69S51D643T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 3260/2021 depositata il 10/02/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RILEVATO 1.Nicola Valentini ha proposto ricorso ex art. 391-bis e 395 cod.proc.civ. avverso l’ordinanza della Sez. V di questa Corte, n. 3260 del 2021, deducendo che la decisione è stata fondata su un fatto inesistente, ritenuto esistente e, cioè, sulla qualifica di coltivatore diretto e manuale della terra, di cui alla l. n. 604 del 1954. 2.L’Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, previa riforma della ordinanza impugnata, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con domanda del 29 maggio 2019 (anteriore all’adunanza camerale della Corte in data 17 novembre 2020 ed al deposito della ordinanza in data 10 febbraio 2021), a cui è stato dato regolare seguito (come da comunicazione ricevuta dall’Avvocatura dello Stato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il giorno successivo alla pubblicazione della ordinanza oggi impugnata). 3.La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, prescindendo dall’eventuale estinzione del giudizio. 4.La contribuente ha depositato due memorie. 5.L’Agenzia delle Entrate ha depositato la documentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata della controversia.

CONSIDERATO 1.Il presente ricorso per revocazione deve ritenersi ammissibile, atteso che, alla luce della prospettazione della parte, sempre qualificatasi come imprenditore agricolo professionale, l’applicazione, nell’ordinanza impugnata, della disciplina riferita al coltivatore diretto accredita l’ipotesi di un errore percettivo, rilevante ai fini della decisione, su un fatto che non aveva costituito punto controverso su cui la decisione si è pronunciata. 2.L’ammissibilità della domanda di revocazione rende rilevante la intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr.

Cass., Sez. L. 4/10/2004 n. 19833, secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di revocazione postula l'ammissibilità del ricorso e la valida instaurazione del giudizio). In proposito deve prendersi atto che, come emerge dalle allegazioni di entrambe le parti, nel presente giudizio, già in epoca anteriore all’ordinanza impugnata, è stata presentata la domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento della prima rata. L’anteriorità della definizione agevolata rispetto alla pronuncia dell’ordinanza impugnata rende inapplicabile, nel caso di specie, il principio secondo cui, in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la legge, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio (da ultimo Cass., Sez. 5, 21/2/2023, n. 5373). 3.Può, dunque, passarsi all’esame della fase rescissoria, dando atto dell’intervenuta definizione agevolata, con dichiarazione di estinzione del relativo giudizio r.g.a.c. n. 8658 del 2016. 4.In conclusione, deve essere revocata l’ordinanza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 3260 del 2021 e deve essere dichiarato estinto il giudizio r.g.a.c. n. 8658 del 2016, le cui spese restano a carico di chi le ha anticipate, come previsto dall’art.46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte: in accoglimento della domanda di revocazione, revoca l’ordinanza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 3260 del 2021; dichiara estinto il giudizio r.g.a.c. n. 8658 del 2016; pone le spese giudiziali a c