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Ordinanza — n. 29275/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's refund claim, ruling the 1937 maritime pension tax exemption expired with the 1974 abolition of the old wealth tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29275/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying a refund of overpaid taxes on maritime pensions. The taxpayer argued that a 1937 law exempting these specific pensions from direct taxes remained valid, but the Court held that the underlying 'wealth tax' was abolished in 1974. Consequently, the Court ruled that the exemption provision was implicitly repealed when the tax it exempted ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 24, secondo comma, del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918; Art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: The abolition of the wealth tax implicitly repealed the statutory exemption for maritime pensions granted under the 1937 law, as the legal basis for the exemption no longer exists.

Parole chiave

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tax exemption expiration wealth tax abolition maritime pension refund implicit repeal doctrine IRPEF tax liability fiscal regime substitution tax refund denial esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 24, secondo comma, del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918, conv. dalla legge 24 aprile 1938, n. 831
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo R.G.
Art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
831/1938, in combinato disposto con l’art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell’art.
Art. 42, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
597, e dell’art. 42, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in una con l’art.
Art. 1, All. 1, del d.lgs. n. 179/2009
E’ evidente, allora, che è irrilevante la circostanza che l’art. 1, All. 1, del d.lgs. n. 179/2009 abbia indicato il r.d.l.
Art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
179, in relazione all’art. 360, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14 settembre 2016, n. 18022
831/1998 (Cass. 14 settembre 2016, n. 18022; Cass.
Cass. 23 maggio 2012, n. 8121
18022; Cass. 23 maggio 2012, n. 8121).
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6636/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro GRAMMATICO LUIGI –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 1924/2018 , depositata il 13 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Grammatico Luigi, in data 29 novembre 2012, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di DINIEGO RIMBORSO –IRPEF 2008-2009-2010. R.G. N.6636/2019 Cons. est. Valentino Lenoci una porzione delle somme versate a titolo di IRPEF e relative addizionali, in relazione ai periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010. Oggetto della richiesta erano, nello specifico, le somme prelevate sulle indennità corrisposte al contribuente dall’Istituto di previdenza del settore marittimo (ex I.P.S.E.M.A.), ritenuta dalla parte istante non assoggettabili alle imposte dirette, in forza dell’esenzione prevista dall’art. 24, secondo comma, del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918, conv. dalla legge 24 aprile 1938, n. 831.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale istanza, il contribuente proponeva, avverso tale diniego, ricorso dinanzi al l a Commissione tributaria provinciale di Ravenna la quale, con sentenza n. 230/03/2015, depositata il 1° aprile 2015, lo accoglieva, ordinando il rimborso delle somme richieste.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell ’Emilia - Romagna , con sentenza n. 1924/11/2018, pronunciata il 26 giugno 2018e depositata in segreteria il 13 luglio 2018, rigettava l’appello, condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Grammatico Luigi è rimasto intimato. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo R.G. N.6636/2019 Cons. est. Valentino Lenoci comma, del r.d.l. n. 1918/1937, conv. dalla legge n. 831/1938, in combinato disposto con l’art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell’art. 42, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in una con l’art. 15 disp. prel. cod. civ. e dell’art. 1 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che l’esenzione in oggetto non sarebbe più applicabile, in quanto riferentesi ad un’imposta non più esistente (l’imposta di ricchezza mobile); né la permanenza della vigenza di tale disposizione normativa si sarebbe potuta evincere dalla circostanza che sia il r.d.l. n. 1918/1937 che la legge n. 831/1998 fossero state ricomprese tra le disposizioni delle quali era indispensabile la permanenza in vigore, secondo quanto stabilito dall’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009, posto che tale permanenza in vigore doveva essere circoscritta alle sole previsioni normative non precedentemente abrogate, in maniera espressa e tacita, nel mentre l’art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937 era proprio da considerare tacitamente abrogato, per incompatibilità con il regime tributario successivo.

2. Il motivo è fondato. La corte territorialedi secondo grado ha ritenuto che l’art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937, conv. dalla legge n. 831/1938, sia ancora invigore, in quanto il suddetto testo normativo è ricompreso tra le disposizioni legislative la cui permanenza in vigore era stata ritenuta necessaria in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009, All. 1, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 14, comma R.G. N.6636/2019 Cons. est. Valentino Lenoci 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dovendosi sostituire l’imposta di ricchezza mobile ivi indicata con l’IRPEF introdotto con il d.P.R. n. 597/1973.

Deve tuttavia rilevarsi che l’esenzione prevista dall’art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937, era strettamente legata alla persistenza in vigore dell’imposta di ricchezza mobile; con l’abrogazione di tale tributo, e con l’introduzione dell’IRPEF, il beneficio in questione è senz’altro venuto meno, e la norma suddetta deve ritenersi tacitamente abrogata, già dal 1° gennaio 1974 (entrata in vigore del d.P.R. n. 597/1973). Tale effetto deve ascriversi, innanzitutto, all’art. 82 del citato d.P.R. n. 597/1973, con il quale sono state abolite tutte le previgenti statuizioni normative regolatrici di imposte alternative all’IRPEF, tra le quali l’imposta di ricchezza mobile.

A sostegno ulteriore di tale abrogazione milita l’art. 42 del d.P.R. n. 601/1973, che, al primo comma, prevede che «con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato».

Quest’ultima norma si inserisce perfettamente nel complessivo disegno di riforma dell’ordinamento tributario, operato in attuazione della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede, all’art. 1, proprio R.G. N.6636/2019 Cons. est. Valentino Lenoci l’istituzione dell’IRPEF e l’abolizione, tra le altre, dell’imposta di ricchezza mobile. E’ evidente, allora, che è irrilevante la circostanza che l’art. 1, All. 1, del d.lgs. n. 179/2009 abbia indicato il r.d.l. n. 1918/1937 come testo legislativo la cui permanenza in vigore è da considerare indispensabile, in quanto tale permanenza in vigore non può che circoscriversi alle sole previsioni di questi atti normativi non precedentemente abrogate, in maniera espressa o tacita, da precedente disposizioni: ciò, in quanto il citato d.lgs. n. 179/2009, lungi dal voler rivedere eventuali scelte abrogative assunte in passato, si limita a svolgere una mera opera di ricognizione unicamente rispetto a quelle norma ancora esistenti e produttive di effetti giuridici vincolanti al momento della sua entrata in vigore.

Tale impostazione è stata confermata anche da precedenti di questa Corte, che hanno affermato che, con l’abolizione dell’imposta di ricchezza mobile, è venuta meno anche l’esenzione prevista dall’art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937, conv. dalla legge n. 831/1998 (Cass. 14 settembre 2016, n. 18022; Cass. 23 maggio 2012, n. 8121).

3. La sentenza impugnata quindi deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso in primo grado proposto dal contribuente. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di merito, con condanna dell’intimato alla rifusione delle spese di questo grado di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P. Q. M. R.G. N.6636/2019 Cons. est. Valentino Lenoci La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado da Grammatico Luigi. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna Grammatico Luigi alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese