Ordinanza Interlocutoria — n. 29261/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25662/2018R.G. proposto da: RAGHETTI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 25, presso lo studio dell’avv. Francesco Prunas, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Mimola in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara n. 85/2018 , depositata il 1° febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 29261/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Raghetti Franco, sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: R.G. N.25662/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
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ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25662/2018R.G. proposto da: RAGHETTI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 25, presso lo studio dell’avv. Francesco Prunas, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Mimola in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara n. 85/2018 , depositata il 1° febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere dott.
Valentino Lenoci; -Rilevato che: DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2008. R.G. N.25662/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Raghetti Franco, sottufficiale della Guardia di Finanza in quiescenza dal 1° gennaio 1999, chiedeva all’Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Chieti il rimborso, con oneri accessori, della maggiore IRPEF applicata in misura del 100%, anziché del 50%, giusta la previsione dell’art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), sulla retribuzione costituita dal reddito di lavoro dipendente, corrispondente alle aliquote dell’indennità di aeronavigazione percepite in forza dell’art. 59 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 19 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
2. Avverso il diniego opposto dall’Ufficio, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diChieti la quale, con sentenza n. 739/03/2014, depositata il 22 settembre 2014, lo accoglieva, ordinando il relativo rimborso.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 85/06/2018, pronunciata il 23 novembre 2017 e depositata in segreteria il 1° febbraio 2018, accoglieva l’appello, condannando parte appellata alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Raghetti Franco, sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: R.G. N.25662/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamente escluso l’applicazione dell’agevolazione fiscale in oggetto anche al trattamento di quiescenza, in quanto la determinazione del reddito imponibile avrebbe dovuto prescindere dalla considerazione che il percettore di reddito fosse in servizio o in quiescenza, posto che la pensione era da considerare una retribuzione differita, avente comunque natura reddituale. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso il sig. Raghetti deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con particolare riferimento al mancato esame dell’eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata dal ricorrente/resistente in appello, circa l’improcedibilità dell’atto di appello perché passato per la notificazione oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
2. Così riassunti i motivi di ricorso, questa Corte ritiene necessario acquisire i fascicoli di ufficio di primo e di secondo grado, al fine di verificare la tempestività dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. P. Q. M. La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito di primo e di secondo grado. R.G. N.25662/2018 Cons. est. Valentino