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Sentenza — n. 29258/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 29258/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29258/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35314/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro TONOLLI ALBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Lacioppa dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. Alberto Amori in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezion e staccata di Pescara n. 392/ 2019 , depositata il 16 aprile 2019;

Regesto Legislator

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art. 2697 cod. civ, art. 112 cod. proc. civ; Sentenza — n. 29258/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 15giugno 2023. Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato, tuttavia, trattato in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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compensazione della rendita rimborso dei contributi restituzione delle indennità di disoccupazione restituzione dei sussidi statali diritti a pensione incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod. civ
943, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., R.G.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35314/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro TONOLLI ALBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Lacioppa dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. Alberto Amori in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezion e staccata di Pescara n. 392/ 2019 , depositata il 16 aprile 2019;

DINIEGO RIMBORSO – IRPEF 2011. R.G. N.35314/2019 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Giuseppe Locatelli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Tonolli Alberto, in data 31 luglio 2013, presentava all’Agenzia delle Entrate –Centro operativo di Pescara istanza di rimborso delle ritenute operate da Fopdire(Fondo Pensioni Dirigenti ENI) sugli emolumenti corrisposti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 settembre 2010.

In data 23 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente il diniego di rimborso n. 98980 del 19 settembre 2016.

2. Avverso tale diniego Tonolli Alberto proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 945/2017, depositata il 20 ottobre 2017, lo accoglieva, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravamedall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara , con sentenza n. 392/2019, pronunciata in data 18 marzo 2019e depositata in segreteria il 16 aprile 2019 , rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base tre motivi. R.G. N.35314/2019 Cons. est. Valentino Lenoci Resiste con controricorso Tonolli Alberto.

5. Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 15giugno 2023. Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato, tuttavia, trattato in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell’Ufficio, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 18 e 29 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni del 9 marzo 1976, come modificata dal Protocollo del 28 marzo 1978 e ratificata in Italia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 943, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere provato il presupposto della doppia imposizione, legittimante il rimborso richiesto, mancando la produzione del certificato convenzionale previsto dall’art. 29 della Convenzione, attestante la sussistenza delle condizioni previste per accedere al rimborso. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., R.G. N.35314/2019 Cons. est. Valentino Lenoci errata applicazione degli artt. 4 e 15 della Convenzione Italia- Svizzera in combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. h- bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, secondo il quale le somme erogate dal Fopdire, in quanto retribuzione differita, ricadevano nell’àmbito di applicazione dell’art. 15 della Convenzione e dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis), cit. e dell’art. 23 del d.P.R. n. 917/1986, e, per l’effetto, erano sottoposte ad imposizione esclusivamente in Italia. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 15 della Convenzione Italia-Svizzera, in combinato disposto con l’art. 50, comma 1, lett. h-bis), e dell’art. 23, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’Ufficio che le prestazioni pensionistiche complementari oggetto dell’istanza di rimborso erano da qualificare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti, e, come tali, prodotti nel territorio dello Stato in quanto corrisposti da soggetto ivi residente, e quindi assoggettati ad imposte in Italia.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, la C.T.R., con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, dà pienamente conto del fatto che il contribuente «ha dimostrato R.G. N.35314/2019 Cons. est. Valentino Lenoci la sussistenza dell’altro presupposto necessario per far valere la propria pretesa ed in particolare la sussistenza della doppia imposizione derivante dall’avvenuto assoggettamento a tassazione anche in Svizzera delle somme erogategli», essendo ciò desumibile «dalla certificazione rilasciata dall’Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni, sezione imposta federale diretta, laddove si evidenzia che la somma percepita “giusta convenzione sulla doppia tassazione Svizzera-Italia” è “imponibile in Svizzera” ed ivi sottoposta ad imposizione».

La certificazione in oggetto, pertanto, non consiste in una mera attestazione di residenza in Svizzera, ma integra i requisiti previsti dall’art. 29 della Convenzione per poter conseguire il rimborso, essendo specificato che le somme in questione sono imponibili nella Confederazione, e che quindi, ove tassate in Italia, si realizzerebbe una doppia imposizione. Il ricorrente in primo grado, quindi, ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, nel mentre l’Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo chiarito, nel corpo del motivo, per quale motivo la certificazione in questione non sarebbe sufficiente ai fini dell’ottenimento del rimborso. 2.2.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono da ritenere anch’essi infondati. L’art. 15 della Convenzione, riguardante i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe, fa espressamente salvi gli effetti della disposizione di cui all’art. 18 della stessa Convenzione, relativa al trattamento fiscale delle pensioni ed altre remunerazioni analoghe. R.G. N.35314/2019 Cons. est. Valentino Lenoci In base a tale norma, «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sonoimponibili soltanto in questo Stato».

Nel caso che ci occupa, è pacifico che le ritenute di cui viene chiesto il rimborso hanno ad oggetto la liquidazione di un fondo pensionistico complementare, e sono state corrisposte in ragione della cessazione del rapporto di lavoro; come tali, esse devono essere correttamente inquadrate nella disposizione di cui all’art. 18 della Convenzione, non rientrandosi neanche nella ipotesi specifica del successivo art. 19, che riguarda le remunerazioni e le pensioni corrisposte dallo Stato o daspecifiche persone giuridiche o enti autonomi di diritto pubblico.

Correttamente, pertanto, la C.T.R. non ha applicato, nella specie, l’art. 15 della Convenzione, rigettando implicitamente lo specifico motivo di appello, avendo radicato in Svizzera la potestà impositiva del reddito assoggettato a tassazione, e quindi adottando una decisione incompatibile con l’eventuale accoglimento del motivo di appello (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. 4 agosto 2021, n. 22204; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191).

3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Trattandosi di ricorso in cui risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, R.G. N.35314/2019 Cons. est. Valentino Lenoci P. Q. M. La Corte rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Tonolli Alberto, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per