Tax appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's voluntary settlement under simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adhered to a simplified dispute resolution procedure and paid the owed amounts. The Agency of Revenue had previously annulled tax assessments for 2011 and 2012 based on the taxpayer's own grievance. Consequently, the court ruled the proceedings terminated without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 del d.l. n. 119/2018; If a taxpayer voluntarily adheres to the simplified dispute resolution procedure and pays the due amount, the litigation is extinguished and the appeal is declared without merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3253/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AZIENDA AGRICOLA CARLOTTA DI TOMASI GIOVANNI E LO MONACO VINCENZO, società semplice, e i soci TOMASI GIOVANNI e TOMASI SIMONETTA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTO VINCENZO (TRNVCN53E11C927C); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
CATANIA n. 2618/2018depositata il 25/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe che, in accoglimento del gravame della contribuente Azienda Agricola Carlotta di Tomasi Giovanni e Lo Monaco Vincenzo e dei soci Tomasi Giovanni e Tomasi Simonetta, ha annullato gli avvisi di accertamento relativi a 2011 e 2012 per maggiori IRAP e IVA, in riforma della sentenza della CTP di Ragusa.
Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un mezzo. Hanno resistitocon controricorso la società e i soci. CONSIDERATO CHE: Nelle more l’Avvocatura ha depositato istanza di esti nzione .dando atto, sulla scorta di allegata nota dell’Agenzia delle entrate, che parte contribuent e aveva aderito a lla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e aveva provveduto al pagamento del dovuto. Conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Ai sensi dell’art. 6 comma 13 del d.l. cit., le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara estinto il giudizio; spese a carico di chi le ha antic