Cassation Court corrects its own order's material error regarding the competent tax commission's name.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a partial remedy to correct a material error in its previous order concerning the incorrect naming of the competent tax commission. The taxpayer argued the lower court had wrongly dismissed their appeal and that the higher court cited the wrong regional commission in its ruling. The court decided to correct the error ex officio because the procedural interest remained valid despite a subsequent settlement, prioritizing the correction of the formal incoherence in the judicial will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 391, comma 1, c.p.c.: In cases of material error correction, the Court of Cassation may correct its own rulings ex officio if the interest persists and the conditions for amending intervention are met, overriding the need for a specific request if the error is evident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18227/2022 R.G. proposto da Euroscavi 2003 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente i n Cisterna di Latina (LT), con l’Avv. Andrea Tomassini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n.7 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - Oggetto: 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF per la correzione dell’errore materiale dell’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17086/22 del 27.4.2022, depositata il 26.5.2022, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; FATTO E DIRITTO 1. La controversia ha ad oggetto un atto impositivo con cui l’Ufficio riprendeva a tassazione dei costi illegittimamente dedotti e relativi alle spese di pubblicità sostenute per l’anno di imposta 2014.
2. La contribuente Euroscavi 2003 s.r.l. ricorreva innanzi a questa Corte avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio — Latina. Il Collegio di secondo grado aveva invero respinto l’appello principale svolto dalla contribuente, mentre aveva accolto quello incidentale dell’Ufficio, così riformando parzialmente la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Latina.
3. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, cui replicava l'Amministrazione finanziaria. In prossimità dell'adunanza la parte privata aveva depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
4. Il giudizio veniva deciso con ordinanza 17086/22 del 27.4.2022, depositata il 26.5.2022 non notificata.
5. Instava per la correzione dell’errore materiale la società contribuente in relazione a due profili.
6. Da un lato rilevava come questa Corte, ricostruend o la vicenda processuale, avesse errato nel ritenere respinto il ricorso introduttivo promosso dal contribuente, stante il suo accoglimento (per vero parziale) da parte del primo giudice. Dall’altro rilevava come in sede di rinvio questa Corte avesse erroneamente indicato, in dispositivo, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna anziché la competente Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. Staccata di Latina. 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF 7. Successivamente con istanza del 4 luglio 2023, depositata in data 28 settembre 2023, la società ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’intervenuta definizione del contenzioso con la Direzione Provinciale delle Entrate di Latina e con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione sul ricorso.
8. La definizione del contenzioso di merito, nelle more del giudizio di correzionein Cassazione, non fa venir meno l’interesse e la procedibilità di quest’ultimo.Ed infatti, anche di recente, quest a Corte ha ribadito, a Sezioni Unite, che i n tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione)(cfr. Cass. S.U. n. 4353/2023).
9. Pertanto, rilevato l’errore materiale palesemente riconoscibile dall’esame interno del provvedimento corrigendo, relativo all’erronea indicazione in dispositivo della Commissione tributaria competente, occorre disporne la correzione, come in dispositivo.
10. Nella procedura di correzione non vi è luogo per la liquidazionedelle spese. PQM La Corte in parziale accoglimento del ricorso dispone che il dispositivo dell’ordinanza 17086/2022 di questa Corte, laddove recita “Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna” debba leggersied intendersi “Commissione Tributaria Regionale del 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF Lazio sez. Staccata di Latina”. Ordina l’annotazione dell a prefata disposizione s