Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29235/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a cassation order by adding attorney fee deduction for a non-statutory lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29235/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court issued an order to correct a material error in a previous decision regarding attorney fee deductions. The defense lawyer had requested the deduction of costs for himself as a non-statutory attorney, but the original order omitted this specific instruction despite the request being present in the written submissions. The court ruled that the correct procedural remedy for such an omission is a material error correction procedure rather than a new appeal, thereby ordering the addition of the fee deduction clause to the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted ruling on an attorney's fee deduction request is the material error correction procedure, which applies to Supreme Court orders and ensures the rapid execution of the non-statutory lawyer's rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction attorney fee deduction non-statutory lawyer Supreme Court order procedural remedy costs distribution civil procedure code recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
come per legge , senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod.
Art. 391-bis c.p.c.
12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.;
art. 93 cod. proc. civ
come per legge , senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; - che alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio;
art. 391 bis cod. proc. civ
art. 380 bis c.p
art. 391-bis c.p
12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12437 del 2017
ord. n. 31033 del 2019
Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022
31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nella memoria ex art.
Cass. n. 12184 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sull’istanza per correzione di errore materiale (iscritta al N.R.G. 11085/2023) relativa al ricorso (iscritto al N.R.G. 19109/2020) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, -ricorrente- contro PIAZZA ALBERTO, difeso dall’avv. RAFFAELE CARROZZA (CRRRFL74S25A494Q), nel domicilio eletto di posta elettronica raffaele.carrozza@avvocatisiracusa.legalmail.it, -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14095/2023,pubblicata il 22/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: - con istanza depositata in data 25 maggio 2023, rib adita con atto successivo, l'Avv. Raffaele Carrozza, in qualità di difensore di Alberto Piazza, ha segnalato l’omissione della decisione di questa Corte, Sez. V, ord. n. 14095/2023 del 22/05/2023, sollecitando la correzione ex officio dell’errore materiale nella parte in cui, in dispositivo, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, condannava quest’ultima al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e di euro 1.900,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, Iva e c.p.a. come per legge , senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; - che alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio;

Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017); le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; - pertanto, deve procedersi alla corre zione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 7, dopo le parole “come per legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato Raffaele Carrozza, dichiaratosi antistatario”; - non v i è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.;

P. Q. M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 14095/2023 depositata il 22/05/2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 7, dopo le parole “come per legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato Raffaele Carrozza, dichiaratosi antistatario”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria,