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Ordinanza — n. 29227/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim due to insufficient motivation for expense compensation despite total victory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29227/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the main appeal regarding the nullity of the second-instance judgment while rejecting the incidental appeal filed by the tax authority. The taxpayers argued that the appellate court's decision to compensate litigation expenses was invalid because it lacked specific factual justification, merely citing a generic 'peculiarity of the controversy' despite the taxpayers' total victory. The court agreed that such vague reasoning violates established case law requiring explicit grounds for derogating from the principle of liability for the losing party, thus quashing the decision on this point and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2 c.p.c.: In litigation cost matters, the mere reference to the 'peculiarity of the subject matter' is insufficient to justify the total or partial compensation of expenses; specific and explicit reasons regarding the particular circumstances of the case must be provided in the motivation.

Parole chiave

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litigation expenses compensation insufficient motivation peculiarity of controversy derogation from liability tax refund Irpef appellate court reasoning remand for new trial rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il loro motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 2 c.p.c.
civ., i contribuenti contestano la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ., i contribuenti contestano la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
art. 112 cod. proc. civ
546 del 1992, e dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-V, 31.5.2016, n. 11217
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cavallo Roberto, Cavallo Silvio , Cavallo Anna , Cavallo Dario, Cavallo Aldo , Cavallo Claudio e Cavallo Francesco , nella qualità di figli ed eredi di Cavallo Giuseppe,tutti rappresentati e difesi, per effetto di procure speciali rilasciate su atti allegati al ricorso, dall’Avv.to Raffaele Carrozza del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, avendo i ricorrenti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via G. Lavaggi n. 183 in Augusta (SR); -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso Oggetto:Sisma in Sicilia nel 1990 - Istanza di rimborso Irpef - Regime delle specie di lite -Ricorso incidentale - Contestato vizio di ultra petizione. la sentenza n. 10273 pronunciata della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 16.11.2021, e pubblicata il 18.11.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Cavallo Giuseppe presentava all’Agenzia delle Entrate richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate ai fini Irpef, in relazione agli anni dal 1990 al 1992, in quanto all’epoca residente in zona colpita dal terremoto verificatosi in Sicilia nel dicembre del 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva all’istanza.

2. Il contribuente, maturati i termini di legge, proponeva impugnazione avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ente impositore alla sua istanza di rimborso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che accoglieva il ricorso, riconoscendo il suo diritto a conseguire la restituzione richiesta.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa. Essendo scomparso l’originario ricorrente, si costituivano i sette figli indicati in premessa, suoi eredi. La CTR confermava la decisione dei primi giudici, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.

4. I contribuenti proponevano ricorso per cassazioneavverso la decisione adottata dalla CTR, in relazione alla compensazione delle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate si è costituita e resiste, ed ha pure proposto ricorso incidentale, affidandosi ad uno strumento di impugnazione, cui i contribuenti hanno reagito mediante controricorso incidentale. I ricorrenti hanno anche depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il loro motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello reso una motivazione puramente apparente in materia di spese di lite, essendo risultati completamente vittoriosi ed essendo state compensate le spese processuali “in ragione della ‘peculiarità’ della controversia in causa’” (ric., p. 5).

2. Mediante il suo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione degli artt. 8, 9, 19, 22 e 27 del D.Lgs n. 546 del 1992, e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello rilevato la inammissibilità dell’originario ricorso introdotto dal contribuente perché, avendo egli proposto istanza amministrativa di rimborso nella misura del 70%, e non del 90%, il diniego tacito sulla domanda restitutoria non si è validamente formato, e l’atto non era perciò impugnabile. In ogni caso il giudice del gravame ha pronunciato extra petita , perché ha riconosciuto un diritto al rimborso maggiore rispetto a quanto domandato.

3. Risultando la questione sottoposta logicamente prioritaria, occorre esaminare innanzitutto il ricorso incidentale proposto dall’Ente impositore, che censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato l’inammissibilità dell’originario ricorso introdotto dai contribuenti in quanto, avendo il de cuius proposto istanza di rimborso nella misura del 70%, e non del 90% di quanto versato all’Erario, il diniego tacito sulla domanda restitutoria non si è validamente formato. In conseguenza l’atto contestato, il silenzio rifiuto, risultava ‘inesistente’ e non era perciò impugnabile (controric.,p. 8).

In ogni caso, nella prospettazione della parte, il giudice del gravame ha pronunciato extra petita, perché ha riconosciuto agli eredi un diritto al rimborso maggiore rispetto a quanto originariamente domandato. 3.1. Invero sia la CTP che la CTR attestano che il rimborso è stato richiesto in sede giudiziale nella misura del 90%, e deve pertanto escludersi che il giudice del gravame sia incorso nel vizio di extra petizione. Inoltre, il giudice di primo grado afferma pure che l’originaria istanza proposta da Giuseppe Cavallo, in sede di interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate, fosse stata introdotta richiedendo la restituzione del 90% delle imposte versate.

Tanto premesso, la contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate si rivela inammissibile, perché la ricorrente incidentale non ha cura di riportare, neppure in sintesi, il contenuto dell’originaria richiesta di rimborso cui opera riferimento. Non solo, l’Amministrazione finanziaria non indica come abbia proposto la censura in esame nei gradi di merito del giudizio, e come l’abbia diligentemente coltivata. Peraltro risulta pacifico che il contribuente avesse richiesto il rimborso ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 212 del 2002, che prevede la possibilità di conseguire la restituzione del 90% delle imposte versate, ed appare improprio ipotizzare la sua ‘inesistenza’ per un affermato errore nell’indicazione della percentuale di rimborso richiesta.

Il motivo di ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi inammissibile.

4. Mediante il loro motivo di ricorso i contribuenti lamentano che, pur essendo risultati completamente vittoriosi nel grado di giudizio, il giudice dell’appello ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ed ha giustificato la scelta adottando una motivazione puramente apparente. 4.1. L’Agenzia delle Entrate replica che all’epoca in cui la decisione è stata adottata dalla CTR non si era ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla spettanza, o meno, del diritto al rimborso, e comunque il giudice dell’appello ha motivato la scelta operata di compensare le spese di lite tra le parti, risultando in conseguenza infondate le critiche proposte dai contribuenti. 4.2.

In materia di spese di lite i giudici di secondo grado si limitano a scrivere che: “In considerazione della peculiarità della controversia le spese di giudizio vengono compensate” (sent. CTR, p. IV). 4.3. La motivazione adottata dal giudice dell’appello in materia di spese di lite risulta effettivamente apparente ed affidata ad una formula di stile, che non esplicita le valutazioni operate dal giudice, il quale ha disposto la compensazione delle spese di lite sebbene i contribuenti fossero risultati completamente vittoriosi nel grado di giudizio.

La CTR ritiene di fondare la propria pronuncia sulla “peculiarità della controversia”, ma non illustra in che cosa essa consista. In materia questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di spese giudiziali, le ‘gravi ed eccezionali ragioni’, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla ‘peculiarità della materia del contendere’", Cass. sez.

VI-V, 31.5.2016, n. 11217. 4.4. Il motivo di ricorso principale proposto dai contribuenti deve perciò essere accolto.

5. In definitiva, il motivo di ricorso principale deve essere accolto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassandosi la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perchéproceda a nuovo giudizio 5.1. Rilevato che risulta soccombente, quale ricorrente incidentale, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.] la Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso principale proposto da Cavallo Roberto, Cavallo Silvio, Cavallo Anna , Cavallo Dario , Cavallo Aldo, Cavallo Claudio e Cavallo Frances co , nella qualità di figli ed eredi di Cavallo Giuseppe, rigetta il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei princi