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Ordinanza — n. 29218/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax collection procedure extinguished due to prior judgment extinction between co-obligors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29218/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax collection procedure extinguished because a prior judgment between co-obligors had already been terminated. The taxpayer argued that the extinction of the earlier lawsuit against the seller should benefit the taxpayer regarding the subsequent tax assessment. The court ruled that under the specific law, the perfected definition by a co-obligator benefits others, rendering the consequential tax bill void.

Regesto Legislator

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Art. 5 of Law 130/2022; Art. 46 of D.Lgs. 546/1992: The extinction of a tax dispute between co-obligators automatically extinguishes consequential tax collection proceedings, as the perfected definition by one co-obligator benefits the others.

Parole chiave

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tax collection extinguishment co-obligator benefit prior judgment extinction tax registration dispute consequential tax bill imposta sugli utili immobiliari tassa d'iscrizione nel registro imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Law 31 August 2022, n. 130
CONSIDERATO 1.Come rappresentato dal contribuente, nella memoria del 3 ottobre 2023, il giudizio instaurato da Mada avverso l’avviso di rettifica dell’imposta di registro (RG 7955/2017) è stato definito ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n.
Art. 46 of D.Lgs. n. 546 of 1992
3.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica previsione di legge (art. 46, comma 3, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 18 January 2022, n. 1420
Cass., 13 June 2023, n. 16876
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3120/2020 R.G. proposto da: PUGLIESE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA (CPLGPP64B14G273Y), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERNA FILIPPO (VRNFPP72H02D643K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4193/2019 depositata il 11/07/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto la maggiore imposta di registro pretesa dall’Agenzia delle Entrate relativamente al contratto di compravendita stipulato con la società Mada in data 10 novembre 2009. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado.

3. L’appello, con cui il contribuente ha eccepito il giudicato formatosi nel giudizio instaurato avverso l’avviso di rettifica dalla società Mada, è stato rigettato.

4. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.

4. L’Agenzia ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023. CONSIDERATO 1.Come rappresentato dal contribuente, nella memoria del 3 ottobre 2023, il giudizio instaurato da Mada avverso l’avviso di rettifica dell’imposta di registro (RG 7955/2017) è stato definito ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 – in particolare, con decreto di questa Corte del 13 giugno 2023, n. 16876, è stata dichiarata l’estinzione di tale giudizio. 2.Da tale premessa deriva che anche il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, atteso che, ai sensi dell’art. 5, comma 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, «la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri» e che la cartella di pagamento in esame è un atto conseguenziale rispetto all’avviso di rettifica, oggetto del giudizio r.g.a.c. n. 7955/2017.

Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’ar t. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 («Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»). 3.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica previsione di legge (art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante:

Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così de