Cassation court dismisses tax agency appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceeding extinguished because the tax dispute was resolved through a voluntary settlement agreement initiated by the company. Although the tax agency appealed the lower court's decision to dismiss the taxpayer's claim, the court found the matter no longer contested due to the settlement's binding effects on all parties. Consequently, the appeal was rejected, and judicial costs were assigned to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: A voluntary tax settlement agreement extinguishes the dispute in favor of all co-obligated parties, rendering subsequent appeals inadmissible as the subject matter of contention has ceased to exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15185/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro APUANA MARMI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE DLA PIPER e rappresentata e difesa dagli avvocati TOMASSINI ANTONIO (TMSNTN75R27D653B) e FERRARA GIUSEPPE (FRRGPP72M20D612W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
TOSCANA n. 875/2015 depositata il 19/05/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.La contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento, in misura proporzionale, dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in ordine all’atto di permuta, stipulato in data 23 febbraio 2005 con la F.lli Mazzucchelli s.r.l., ritenendolo estraneo al campo di applicazione dell’i.v.a. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.Si è costituita con controricorso la contribuente. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023.
CONSIDERATO 1.Come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate, nella memoria del 6 ottobre 2023, la F.lli Mazzucchelli s.r.l. ha proposto regolare istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di liquidazione nei suoi confronti in ordine all’atto in esame. 2.Da tale premessa consegue che è cessata la materia del contendere nel presente giudizio, estendendosi gli effetti della definizione agevolataanche nei confronti del coobbligato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, che dispone che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
3. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 («Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»). 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica previsione di legge (art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.