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Ordinanza — n. 29186/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's refund claim due to lack of specific amount in initial request preventing administrative silence rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29186/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's appeal inadmissible and quashed the lower court's decision. The taxpayer had requested a tax refund for overpaid contributions but failed to specify the exact amount in the initial application. The court ruled that without a quantified request, the administrative authority could not legally issue a 'silence rejection,' which is the only actionable act the taxpayer could have challenged. Consequently, the court ordered the taxpayer to pay the agency's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 546/1992; Art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005: A tax refund request lacking specific monetary indications is legally invalid and cannot form the basis for an actionable administrative silence rejection.

Parole chiave

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tax refund request silence rejection inadmissible appeal quantified amount IRPEF tax administrative procedure Cassazione ordinanza aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 546/1992
Afferma la ricorrente che l’omessa quantificazione del diritto al rimborso escluderebbe che sulla richiesta possa essersi formato il “silenzio-rigetto” dell’Amministrazione, ossia, un atto impugnabile ex art. 19, comma 1, lett.
Art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005
Con il primo motivo di ricorso, con cui denuncia la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 23 del D.Lgs. n. 252/2005
11, comma 6 e dell’art. 23, commi 5, 6, e 7, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
38 del DPR 692/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Amministrazione ripropone l’eccezione, accolta in primo grado e rigettata in appello, di inammissibilità del ricorso.
Art. 384 cod. proc. civ.
Non essendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod.
art. 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso, con cui denuncia la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21400 del 30/11/2012
Cass. n. 32263 del 13/12/2018
Cass. n. 32263 del 13/12/2018; Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, n. 4565 del 21/02/2020
32263 del 13/12/2018; Cass. Sez. 6 - 5, n. 4565 del 21/02/2020).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4373/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ZACCARI CLAUDIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3907/2021 depositata il 17/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. -Rilevato che:

1. Claudio Zaccari presentava all’Agenzia delle Entrate di Roma istanza di rimborso delle somme versate in eccesso negli anni 2014 e 2015, a titolo di IRPEF, afferenti alla pensione integrativa INPS, di cui era titolare dal 1° gennaio 2014, dato che tale ente, quale sostituto d’imposta, non aveva applicato la (minore) ritenuta fiscale del 15%, prevista dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Proposto dal contribuente ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 17128/2017, lo accoglieva.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3897/2021, depositata in segreteria il 12/08/2021, rigettava l’appello e compensava le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. -Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso, con cui denuncia la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 7, 19, comma 1, lett.

g) e 3 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 38 del DPR 692/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Amministrazione ripropone l’eccezione, accolta in primo grado e rigettata in appello, di inammissibilità del ricorso. Afferma la ricorrente che l’omessa quantificazione del diritto al rimborso escluderebbe che sulla richiesta possa essersi formato il “silenzio-rigetto” dell’Amministrazione, ossia, un atto impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g). Ne conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

6. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6 e dell’art. 23, commi 5, 6, e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato, nel caso di specie, il regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 11, comma 6, cit., al posto del sesto e del settimo comma dell’art. 23 del medesimo d.lgs., che limitano l’applicabilità della nuova disciplina alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati unicamente a partire dal 1° gennaio 2007.

7. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come da questa Corte, “Le domande di rimborso, prive (…) della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. n. 21400 del 30/11/2012; conf. Cass. n. 32263 del 13/12/2018; Cass. Sez. 6 - 5, n. 4565 del 21/02/2020). Nel caso di specie solamente nel ricorso – mediazione di primo grado è stato quantificato l’importo richiesto a rimborso, peraltro successivamente modificato con memorie integrative.

8. In conclusione, la sentenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, va cassata. Non essendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente.

9. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna l’intimato a pagare le spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in euro