Italian tax court dismisses appeal due to settlement under new law extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement request under the new law. The dispute concerned the reclassification of payments as interest rather than dividends for a 2007 tax year. The court ruled that the procedural outcome was driven by the taxpayer's voluntary settlement, which removed the need for a substantive decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, l. n. 197/2022; The filing of a simplified settlement request extinguishes the litigation matter and renders a substantive judgment unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28449 d el ruolo generale dell’anno 20 1 8 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrent e principale - contro Oggetto: Ires –partecipazioni azionarie– remunerazione – dividendi – interessi - GKN Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, e G.K.N. Driveline Br u nico s.p.a , in persona del legale rappresentante, rappresentate e difes e da ll’Avv.
Caterina Corrado Oliva per procura speciale a margine del controricorso, presso il cui studio in Roma, via Nazionale, n. 200, sono domiciliate; - controricorrent i e ricorrent i incidental i - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 54/2/2018, depositata in data 6 giugno 2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 202 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile che ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiesta di estinzione del processo; uditiper l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Laura Paolucci e per le società l’Avv.Caterina Corrado Oliva; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alle società GKN Italia s.p.a. (quale consolidante)e GKN Driveline Brunico s.p.a. (quale consolidata) un avviso di accertamento, relativ o all’anno di imposta 2007, con il quale era stata recuperat a a tassazione la remunerazione al 7,60% sulle azioni privilegiate emesse dalla società GKN Finance LTD di diritto inglese e acquistate dalla società GKN Driveline Brunico s.p.a. , in quanto era stata riqualificata quale corresponsione di interessi in luogo di erogazione di dividendi; avverso l’atto impositivo le società avevano proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e le società appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese;la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto quello incidentale delle società, in particolare ha ritenuto chele remunerazioni erogate in favore della società GKN Driveline Brunico s.p.a. non potevano essere riqualificate quali interessi, costituendo invece dividendi, e che, inoltre, doveva essere a ccolto l’appello incidentale relativo al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura; le società hanno depositato controricorso contenente ricorso incidentale per la cassazione della sentenza affidato a sette motivi di censura e illustrato con successiva memoria; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società GKN Driveline Brunico s.p.a. ha depositato copia della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, dando prova della presentazione della stessa entro il 30 settembre 2023 edel pagamento mediante F24 della integrale somma richiesta, a definitiva liberazione propria e della GKN Italia S.p.A., società coobbligata in solido e nel frattempo incorporata per fusione; pertanto, verificata l'osservanza dei requisiti richiesti, va dichiarata l'estinzione del processoper cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito; le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass.civ., 12 gennaio 2022, n. 733;
Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407); in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407).
P.Q.M.
La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con spese giudiziali a carico dell