Italian Court corrects a judgment's material error regarding litigation costs allocation due to clerical drafting mistake.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the correction of a lower court's order containing a material error regarding litigation costs. The lower court incorrectly stated that costs followed the losing party and ordered the appellant to pay, despite the record showing the municipality remained the losing party. The Court determined this was a clerical drafting mistake rather than a substantive error, mandating the text be amended to reflect the correct allocation of expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Material errors in judgments regarding the expression of the decision, caused by clerical negligence, must be corrected by substituting the correct text to align the written order with the actual judicial reasoning and outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
Numero registro generale 9853/2023 rispettivamente, a pag. 10, punto 5, è scritto che “le spese Numero sezionale 4843/2023Numero di raccolta generale 29156/2023 seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nelData pubblicazione 19/10/2023 dispositivo” anziché “nulla sulle spese essendo il Comune di Scoppito rimasto intimato” e, a pag. 11, righe da 1 a 5, è scritto “condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di €200,00 per esborsi e di € 600,00 per compensi. Oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge”;
2. le parti sono rimaste intimate;
3. deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che riguarda non la sostanza del giudizio ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020);
4. nel caso in esame, considerato che nella stessa ordinanza n.6264/2023 si evidenzia che il Comune era rimasto intimato, è evidente l’errore materiale in cui si è incorsi quando nella motivazione e nel dispositivo si è ritenuto sussistente il presupposto per la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese;
7. deve quindi ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la sostituzione, a pagina 10, punto 5 della parte motiva, della locuzione “nulla sulle spese essendo il Comune Scoppito rimasto intimato“ alla locuzione “le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo” e la eliminazione, a pag. 11, righe da 1 a 5, dal dispositivo, della frase “… condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9