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Ordinanza — n. 29153/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax tribunal rejection due to procedural defect under old law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29153/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mateprims.r.l.'s appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the company's challenge to a first-instance tax ruling. The company argued that the lower court erred by not integrating Equitalia into the proceedings and by applying a new procedural law retroactively to invalidate an appeal filed under the previous rules. The court held that the principle of 'tempus regit actum' applies, meaning the appeal was validly filed under the law in force at the time of its perfection, rendering the subsequent abrogation inapplicable to this specific act.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; d.lgs. 175/2014: When a procedural norm abrogates a previous requirement without transitional provisions, acts perfected under the old regime remain governed by that old law.

Parole chiave

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tempus regit actum procedural abrogation tax appeal admissibility transitional provisions Cassation dismissal Equitalia notification procedural defect inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
d.P.R. 29 settembre 1973, n.602
31 dicembre 1992, n.546, e di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n.602,in relazione all'art.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
29 settembre 1973, n.602,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
art. 36, comma 1, d.lgs. n. 175/2014
29 settembre 1973, n.602,in relazione all'art. 360, primo comma, n.
art. 53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992
175/2014, che aveva abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Giurisprudenza citata

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Cass. n.2276/2017
Cass. n. 22627/2017
n.2276/2017; vedi anche Cass. n. 22627/2017e n.
Cass. n. 12786/2020
Cass. sez. 5, 21 dicembre 2011, n. 27971
Cass. sez. 5, 21 dicembre 2011, n. 27971, che, in relazione alla novella processuale proprio dell'art.
Cass. n.3633/ 2015
anche Cass. n.3633/ 2015; Cass.
Cass. n.12275/ 2015
n.3633/ 2015; Cass. n.12275/ 2015 ) (Cass.n.2276/2017 citata, in motivazione).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.22520/2015 R.G. proposto da : Mateprims.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difes a da gli avv.ti Roberto De Vito e Vincenzo Scorsone, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma alla via delle Fornaci n.43. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- e Agenzia provinciale di Como, in persona del direttore pro tempore, -intimata- tributi r.g. n.22520/2015 Cons. est.

Andreina Giudicepietro avverso la sentenza n.534/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata e comunicata a mezzo pec 17 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE: Mateprim s.r.l. in liquidazione ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe , che ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente contro l a sentenza della C.t.p. di Como che aveva rigettato il ricorso della contribuente.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Il P.G. Corrado Mistri ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoo in subordine rigetto. CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo, l a ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dellenorme di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n.602,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Laricorrente rileva che i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l’appello per la mancata notifica ad Equitalia, asserita terza chiamata nel giudizio di primo grado (in realtà interventrice), nonché per il mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della C.t.p. di Como e per la carenza di motivi specifici dell’impugnazione. Deduce, invece, la ricorrente che la C.t.r. avrebbe dovuto disporre r.g. n.22520/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro l’integrazione del contraddittorio ex art.14, comma 2, d.lgs. n.546/1992, nei confronti di Equitalia, parte processuale in primo grado; inoltre avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta abrogazione, con norma di natura procedimentale (l’art.36, comma 1, d.lgs. n. 175/2014), applicabile ai giudizi in corso, dell’art.53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n.546/1992, che prevedeva la necessità del deposito dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado; infine, avrebbe dovuto esaminare nel merito i motivi di ricorso, che erano sufficientemente specifici. 1.2.

Con il secondo motivo, la ricorrentedenunzia la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. 2.1. Il primo motivo è infondato con conseguente assorbimento del secondo. In particolare, il giudice di secondo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tre profili concorrenti, ognuno dei quali oggetto di ricorso in cassazione da parte della contribuente. Per quanto riguarda il secondo profilo d’inammissibilità (il mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria), la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe dovuto considerare che, al tempo della decisione impugnata , era gi à entrato in vigore l'art. 36 del d.lgs. n. 175/2014, che aveva abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, che prevedeva, a pena d'inammissibilità dell'appello, il suddetto obbligo, rimasto inadempiuto, donde, in difetto di disciplina transitoria, la norma che ne aveva disposto l'abrogazione doveva ritenersi immediatamente applicabile ai processi in corso, precludendo la possibilitàdi definire con pronuncia in rito il gravame in oggetto.

Sul punto questa Corte, con orientamento ormai costante, ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, l'art 36 del d.lgs. n. r.g. n.22520/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro 175 del 2014, che, nel modificare l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell'entrata in vigore della novella e resti, pertanto, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, regolata dalla norma sotto il cui imperio è stata posta in essere (Cass. n.2276/2017; vedi anche Cass. n. 22627/2017e n. 12786/2020).

Come si è detto se ̀ certamente vero che la norma di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 ̀ norma processuale e che l'art. 36 del d. lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, si limita a stabilire che "̀ soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'artico lo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", senza dettare alcuna disciplina transitoria, il principio processuale del tempus regit actum va correttamente inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore di una novella in materia processuale, ancorch́ applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (cfr.

Cass. sez. 5, 21 dicembre 2011, n. 27971, che, in relazione alla novella processuale proprio dell'art. 53, comma 2 , del d.lgs. n. 546/1992 ad opera dell'art. 3 – bis, comma 7 , d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 248/2005, in relazione a ricorso in appello proposto anteriormente all'entrata in vigore della citata norma, anch'essa priva di disposizione transitoria, ne aveva escluso l'applicabilitàad atto perfezionatosi prima della sua entrata in vigore; cfr. anche Cass. n.3633/ 2015; Cass. n.12275/ 2015 ) (Cass.n.2276/2017 citata, in motivazione). r.g. n.22520/2015 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Nel caso di specie non è contestato che il ricorso in appello , al momento della notifica, dovesse essere depositato presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata, in quanto era ancora in vigore il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, che prevedeva tale obbligo a pena d’inammissibilità, nel caso in cui il ricorso non fosse notificatoa mezzo di ufficiale giudiziario. Gli effetti dell'atto, perfezionatosi nel vigore della norma succitata, restano pertanto dalla stessa disciplinati, quantunque poi abrogata da successiva disposizione entrata in vigore nella pendenza del relativo giudizio.

Quanto sopra comporta l'assorbimento dei restanti motivi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del la ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, liquidate indispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific