Cassation court declares tax judgment null due to lack of contradiction with the cooperative company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the entire tax judgment null and remitted the case to the first-instance tribunal. The lower court had accepted the tax authority's qualification of a company as a cooperative while ignoring the company's presence in the proceedings. The court ruled that the administrative body must have contradicted the company itself to legally alter its formal corporate status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 5 D.P.R. 917/1986: The tax authority cannot unilaterally reclassify a company's legal form without ensuring the company itself participates in the proceedings, as the principle of contradiction requires the presence of all presumed and actual social components.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4684/2015 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro Patruno Francesco Giuseppe, Petrone Claudio, Falco Luigi, Zaza Antonio, rappresentati e difes i dall’avv. Filippo Cocola , elettivamente domiciliati in Roma alla via Oriolo Romano n.59, presso l’avv. Margherita Rafaniello. -controricorrenti- e Bajric Sulejman. -intimato- tributi r.g. n.4684/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro avverso la sentenza n. 1594/14/2014 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunciata in data 4 giugno 2014, depositata in data 8 luglio2014 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE:
1. In esito a verifica fiscale generale della GdF nei confronti della CO.ME.TRAS. a r.l. conclusasi il 23 luglio 2010, veniva redatto un PVC mediante il quale, per gli anni d'imposta dal 2005 al 2008, si contestava a detta societ̀ di non essere effettivament e una cooperativa a responsabilit̀ limitata, quanto una societ ̀ in nome collettivo di fatto, anche sulla base della sostanziale inattendibilit̀ della contabilit ̀ societaria. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate, ufficio locale, emetteva plurimi avvisi di accertamento nei confronti della societ̀ verificata e delle persone fisiche che nei periodi in contesto ne risultavano essere state soci.
La societ̀ e le persone fisiche attinte da detti atti impositivi proponevano ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che, previa riunione degli stessi, li rigettava. Avverso tale decisione proponevano appello Patruno Francesco Giuseppe, Petrone Claudio, Bajric Sulejman, Falco Luigi e Zaza Antonio. La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva il gravame collettivo, dichiarando legittimo l'accertamento nei confronti della societ̀ , ma non quelli nei confronti dei soci persone fisiche della medesima. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. r.g. n.4684/2015 Cons. est.
Andreina Giudicepietro Resistono con controricorso Francesco Giuseppe Patruno, Claudio Petrone, Falco Luigi e Zaza Antonio, che successivamente hanno depositato una memoria. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . La Corte, con ordinanza interlocutoria, rilevava che Sulejman Bajric non risultava avere rilasciato procura speciale al co - difensore dei controricorrenti, ancorch̀ tale circostanza ven isse indicata in detta memoria, sicch̀ - allo stato - d oveva considerarsi mero intimato.
Inoltre, secondo la Corte, dalla lettura della sentenza impugnata, emergeva che avevano partecipato al primo grado del giudizio, oltre alle persone fisiche evocate nel presente giudizio dall'agenzia fiscale ricorrente,anche Capogna Cataldo, Merra Francesco, Mazzilli Pasquale, Farina Carlo, Lo Schiavo Antonio, Alicino Francesco e Di Marzio Giuseppe, nonch ́ la societ ̀ contribuente; che al secondo grado del giudizio avevano invece partecipato soltanto i controricorrenti e l'intimato Bajric. Tuttavia dal controricorso (v. pag.
17) emergevache in appello era intervenuto volontariamente Capogna Cataldo, non attinto dal ricorso agenziale, ma che avevarilasciato procura speciale al difensore dei controricorrenti (v. pag. 32-33 del controricorso). Pertanto la Corte rinviava a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, al fine di una corretta e compiuta verifica dell'integrit̀ del contraddittorio. Il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2023. CONSIDERATO CHE: 1.1. C on il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre r.g. n.4684/2015 Cons. est.
Andreina Giudicepietro 1973, n.600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata erroneamente sottintende che l’ufficio non possa provvedere all’autonoma qualificazione dell’oggetto dell’accertamento, anche in difformit̀ dal dato esteriore e formale (nella specie con l’accertamento si negava l’esistenza della societ̀ cooperativa, mero schermo per l’attivit̀ imprenditoriale e senza scopo mutualistico di coloro che figurano essere i singoli soci). 1.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2291, 2257, 2512 e 2519 cod. civ. nonch́ dell’art.5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.u.i.r.), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, la sentenza è errata perché, pur ritenendo pacifico il risultato dell’accertamento nei confronti della societ̀, no n riconosceche i risultati siano estensibili ai soci, ex art. 5 T.u.i.r., per il meccanismo della trasparenza. 2.1. Preliminarmente deve darsi atto che dall’esame del fascicolo d’ufficio risulta regolarmente notificato l’atto di appello a Merra Francesco,Mazzilli Pasquale, Farina Carlo, Lo Schiavo Antonio, Alicino Francesco e Di Marzio Giuseppe, che erano già parti nel giudizio di primo grado. Nei loro confronti, dunque, risulta regolarmente instaurato il contradittorio sia nel primo che nel secondo grado del giudizio di merito, pur non essendo stati evocati nel giudizio di legittimità.
Tuttavia, sin dal primo grado, risulta pretermessa la societ ̀ contribuente, che, secondo l’assunto dell’amministrazione finanziaria, avrebbe natura di societàdi persone in nome collettivo. Su tale profilo dell’accertamento, la C.t.r. ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria, sulla base degli indizi raccolti, non r.g. n.4684/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro potesse qualificare il rapporto societario in maniera diversa dal dato formale della costituzione di una società cooperativa a responsabilità limitata. Pertanto il giudizio, avente ad oggetto l’accertamento della natura del vincolo sociale, doveva svolgersi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, vigendo, nel caso di specie, ilprincipio generale per cui l'accertamento di un rapporto sociale, in particolare nelle società di persone, postula il contraddittorio fra l’ente e la totalità dei presunti e reali componenti dello stesso.
Non resta, dunque, che dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio erimettere le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società CO.ME.TRAS. a r.l. Si compensano le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando d’ufficio, dichiara la nullit̀ dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, previa integrazione del