Ordinanza — n. 29136/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14129 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - R icorrent e - contro Oggetto: Ires –partecipazioni azionarie– remunerazione – dividendi – interessi - GKN Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, e G.K.N. Driveline Br u nico s.p.a , in persona del legale rappresentante, rappresentate e difes e da ll’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29136/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 14129 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - R icorrent e - contro Oggetto: Ires –partecipazioni azionarie– remunerazione – dividendi – interessi - GKN Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, e G.K.N. Driveline Br u nico s.p.a , in persona del legale rappresentante, rappresentate e difes e da ll’Avv.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14129 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - R icorrent e - contro Oggetto: Ires –partecipazioni azionarie– remunerazione – dividendi – interessi - GKN Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, e G.K.N. Driveline Br u nico s.p.a , in persona del legale rappresentante, rappresentate e difes e da ll’Avv.
Caterina Corrado Oliva per procura speciale in calce al contro ricorso, presso il cui studio in Roma, via Nazionale, n. 200, sono domiciliate; - controricorrent i - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 99 / 2/ 2019 , depositata in data 23 dicembre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 202 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiestadi estinzione del processo; uditiper l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Laura Paolucci e per le società l’Avv.Caterina Corrado Oliva; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alle società GKN Italia s.p.a. (quale consolidante)e GKN Driveline Brunico s.p.a. (quale consolidata) tre avvisi di accertamento, relativ i agli ann i di imposta 200 8, 2009 e 2010, con i quali era stat a recuperat a a tassazione la remunerazione al 7,60% sulle azioni privilegiate emesse dalla società GKN FinanceLTD di diritto inglese e acquistate dalla società GKN Driveline Brunico s.p.a., in quanto riqualificata quale corresponsione di interessi in luogo di erogazione di dividendi; avverso gli atti impositiv i le società avevano proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e le società appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese;la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto quello incidentale delle società, in particolare ha ritenuto chele remunerazioni erogate in favore della società GKN Driveline Brunico s.p.a. non potevano essere riqualificate quali interessi, costituendo invece dividendi, e che, inoltre, doveva essere accolto l’appello incidentale relativo al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui hanno resistito le società depositando controricorso illustrato con successiva memoria; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società GKN Driveline Bunico s.p.a. ha depositato copia delledomande di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, dando prova della presentazione delle stess e entro il 30 settembre 2023 edel pagamento mediante F24 della integrale somma richiesta, a definitiva liberazione propria e della GKN Italia S.p.A., società coobbligata in solido e nel frattempo incorporata per fusione; verificata l'osservanza dei requisiti richiesti, va dichiarata l'estinzione del processoper cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito; le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass.civ., 12 gennaio 2022, n. 733;
Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407); in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407).
P.Q.M.
La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con spese giudiziali a carico della pa