Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law reducing judgment times.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the procedural listing of the case under the new 2023 law. The plaintiff, the Revenue Agency, argued that the listing documented the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a tax case in the special register for extinguishing proceedings automatically terminates the litigation, barring further claims unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11384/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ASARO MARIO SALVATORE, rappresentato e difeso nel secondo grado di giudizio dal Dott. CASTRENZE ARDUINO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.538/ 14/ 2018 d epositata il 06/02/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO