Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29113/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds but allows third ground for omitted ruling on subordinate claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29113/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appellant's first two grounds regarding the failure to examine preliminary exceptions and insufficient reasoning, finding no constitutional violation in the lower court's decision. However, the Court accepted the third ground alleging an omission of ruling on a subordinate claim for tax re-determination. Consequently, the appealed judgment was quashed and remanded to the second-instance tax court for a new, motivated examination of the entire case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appeal is admissible only for specific defects in reasoning such as total absence or logical contradiction, but the Court must also quash judgments that omit a ruling on a subordinate claim when no implicit rejection can be inferred.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted ruling on subordinate claim constitutional relevance of reasoning appeal admissibility criteria tax appeal procedure quashing and remanding judgment imposta sugli spettacoli tassa di promozione del turismo esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art.
Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
112 c.p.c., dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt.
Artt. 342 e 434 c.p.c.
546/1992 e degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di valutare la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, proposta dalla contribuente appellata.
art. 112 c.p
4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art.
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
112 c.p.c., dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15 aprile 2019, n. 10422
Per consolidato orientamento di questa Corte il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. 15 aprile 2019, n. 10422;
Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154
Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass.
Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876
25154; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass.
Cass. 26 settembre 2013, n. 22083
1876; Cass. 26 settembre 2013, n. 22083; Cass.
Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701
22083; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass.
Cass. 25 giugno 2003, n. 10073
1701; Cass. 25 giugno 2003, n. 10073).
Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054
Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090
8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35393/2019 R.G. proposto da: POTENZONE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO SQUARTECCHIA (SQRFRC70E08G482U) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempoe, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. ABRUZZO n. 352/2019 depositata il 15/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dalConsigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1.Anna Potenzone, in proprio e quale legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica “Donna in forma in 30 minuti”, ricorre con tre motivi avverso la sentenza menzionata in epigrafe della CTR dell’Abruzzo che, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate, disconoscendo la sussistenza dei requisiti per beneficiare del regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991, ha accertato in capo alla società una maggior imposta per Ires, Irpef e Iva, con irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Resiste l’Amministrazione con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di valutare la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, proposta dalla contribuente appellata. 1.1. Il motivo è infondato. Per consolidato orientamento di questa Corte il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. 15 aprile 2019, n. 10422;

Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass. 26 settembre 2013, n. 22083; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass. 25 giugno 2003, n. 10073).

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 350, n. 5, c.p.c. 2.1. Il motivo è infondato. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. Va ancora rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 2.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR dell’Abruzzo che ha richiamato la normativa in tema di regime agevolato per le associazioni dilettantistiche sportive ed indicato analiticamente gli elementi di fatto emergenti dal PVC posto a fondamento dell’atto impugnata dalla contribuente considerati, pur in presenza della formale affiliazione al CONI, sintomi della natura commerciale della associazione, segnatamente:

i) la mancanzadi vita assembleare, ii) la richiesta ai soci del pagamento di quote mensili aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, per l’utilizzo delle attrezzature ginniche, iii) l’attività pubblicitaria svolta dell’associazione, iv) il rapporto dell’associazione con il franchising di fitness “Curves”, che riduceva grandemente il fondamentale rapporto tra associato ed associazione di riferimento, perché ogni associato poteva frequentare un altro centro del franchising “Curves”, v) i pacchetti di abbonamento differenti per durata e costo.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, assorbita in primo grado a seguito dell’accoglimento del ricorso e riproposta in appello, di rideterminazione delle imposte e delle sanzioni. 3.1. Il motivo è fondato. Nel caso di specie, la CTR ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda subordinata proposta dalla contribuente, non potendosi altresì ravvisare una ipotesi di statuizione implicita di rigetto, in quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato non risultaincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

4. In conclusione,il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo affinché, in diversa composizione