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Ordinanza — n. 29098/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal for inadmissibility regarding burden of proof and specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29098/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to two fatal procedural defects. The agency argued that the lower court incorrectly shifted the burden of proof and failed to address specific evidentiary issues, but the Court found the burden of proof argument misapplied to an error in evidence evaluation rather than a violation of the rule itself. Furthermore, the appeal omitted any specific reasoning from the lower court's decision, rendering the second ground for cassation completely unsubstantiated. Consequently, the appeal was rejected, and the tax agency was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ. The appeal for violation of the burden of proof rule is inadmissible if it merely contests the outcome of evidence evaluation without challenging the attribution of the burden itself, and is rejected if the appellant fails to pinpoint the specific reasoning of the lower court.

Parole chiave

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burden of proof violation inadmissible appeal tax credit reimbursement business transfer specific argumentation requirement cessione di crediti civili revoca del credito al consumo contributo irrecuperabile

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Con l’unico motivo, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver i giudici di appello invertito il principio dell'onere probatorio con riguardo alla sussistenza del credito rimborsabile.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13,comma 1-quater , d.P.R .
art. 1264 cod. civ
12553/2016; evidenziava che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produceva nei confronti dei debitori ceduti gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
Con l’unico motivo, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art.
art. 2559 cod. civ
per effetto della cessione di azienda (exart. 2559 cod. civ.) del 2/12/ 1992, atto che non era soggettoagli oneri previsti, per la cessione di crediti verso lo Stato, dagli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/05/2018, n. 13395
Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass.19/08/2020, n.
Cass. 19/08/2020, n. 17313
Cass. 22/07/2021, n. 20950
17313; Cass. 22/07/2021, n. 20950; Cass.29/07/2021, n.
Cass. 29/07/2021, n. 21831
Cass. 29/12/2021, n. 39135
21831, nonché in riferimento a vicende sovrapponibili a quella in esame Cass. 29/12/2021, n. 39135; Cass.
Cass. 03/08/2023, n. 23709
39135, poi ribadito da Cass. 03/08/2023, n. 23709), ha già condiviso la qualificazione resa dalla C.t.r.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6242/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Elettronica 20, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Piero Siviglia e rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Sammartino; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, n. 5350 / 01/ 201 9 , depositata il 18/09/2019; IRPEG-IRES DINIEGO RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal consigliere Federico Lume . Rilevato che:

1. La C.t.r. della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Agrigento che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito Irpeg, esposto in dichiarazione, per l’anno d i imposta 1993, dalla Palmaria s.c.a r.l. la qualeaveva ceduto l’azienda bancaria al Credito Italiano s.p.a., poi incorporato nell’Unicredit s.p.a. La C.t.r.evidenziava che, venendo in rilievo una cessione d’azienda intercorsa tra Credito Italiano s.p.a. e Palmaria s.c. a r.l., non trovavano applicazione le forme e gli adempimenti di cui agli artt. 43- bisd.P.R. n. 600/1973, 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 e 1 d.m. 384/1997, richiamando Cass. n. 12553/2016; evidenziava che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produceva nei confronti dei debitori ceduti gli effetti dell’art. 1264 cod. civ. e che comunque nel settembre 2013 la cessione era stata notificata all’erario; richiamava altresì altra sentenza della C.t.r.che aveva evidenziato l’inesistenza nell’atto di cessione di una riserva relativa ai crediti di natura fiscale,il che era confermato da una nota del 2/07/1993 del Presidente della Palmaria s.c.a r.l. attestante che il cessionario era l’unico titolare dei crediti di imposta vantati in origine dalla cooperativa.

2. Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate con un motivo. Unicredit s.p.a. resiste con controricorso , illustrato da successiva memoria. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 20/09/2023. Considerato che:

1. Con l’unico motivo, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver i giudici di appello invertito il principio dell'onere probatorio con riguardo alla sussistenza del credito rimborsabile. Il motivo espone due censure. La prima censura attiene alla statuizione secondo la quale nel caso di specie, trattandosi di cessione d’azienda, non trovino applicazione gli adempimenti di cui agli artt. 43-bisd.P.R. n. 600/1973, 69 e 70 r.d. n. 2449/1923 e 1 d.m. 184/1997.

Il motivo concerne, in sintesi, l’accertamento, sulla scorta delle risultanze probatorie, che la Unicredit s.p.a. aveva acquistato la titolarità del credito d'imposta dalla Palmariasoc. coop. a r.l. per effetto della cessione di azienda (exart. 2559 cod. civ.) del 2/12/ 1992, atto che non era soggettoagli oneri previsti, per la cessione di crediti verso lo Stato, dagli artt. 69 e 70 del r.d. 18 /11/ 1923 n. 2440 , e che era statopubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana ex art. 26 del d.lgs. 14/12/1992, n. 481 , per gli effetti dell'art. 1264 co d. civ. ; sul punto la ricorrente deduce che il contratto di cessione di azienda bancaria non sia conforme alle disposizioni degli artt. 69 e 70 d.P.R. n. 2440/1923 posto che non contiene alcuna indicazione del titolo e dell’importo dei crediti ceduti.

La seconda censura deduce che i giudici della C.t.r. avrebbero invertito l’onere probatorio previsto in tema di rimborsi di imposta, dolendosi che la contribuente, su cui gravava l’onere probatorio in quanto attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto produrre copia della documentazione inerente ai versamenti effettuati dal sostituto di imposta.

3. Il motivo, in entrambe le censure che esprime, è inammissibile. 3.1. L’inammissibilità della p rima censura dipende dalla considerazione che essa non si confronta con la ratiodella decisione; i giudici di appello, infatti, qualificando come cessione di aziendae non come cessione di singoli crediti (qualificazione non oggetto di alcuna censura esplicita da parte della ricorrente) il contratto del 2/12/1992 tra Palmaria s.c.ar.l. e Credito Italiano s.p.a., hanno conseguentemente escluso che essa fosse soggetta agli oneri previsti, per la cessione di crediti verso lo Stato, dagli artt. 69 e 70 del r.d . 18/11/1923, n. 2440.

In secondo luogo, laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante:

Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass.19/08/2020, n. 17313; Cass. 22/07/2021, n. 20950; Cass.29/07/2021, n. 21831, nonché in riferimento a vicende sovrapponibili a quella in esame Cass. 29/12/2021, n. 39135; Cass. 26/05/2023, n. 14766), e non concerne l’interpretazione del materiale istruttorio, tanto meno la qualificazione di un contratto. In ogni caso, questa Corte, con il precedente già citato (Cass.29/12/2021, n. 39135, poi ribadito da Cass. 03/08/2023, n. 23709), ha già condiviso la qualificazione resa dalla C.t.r. secondo cui l’Unicredit aveva acquistato la titolarità del credito d'imposta per effetto della cessione di azienda (ex art. 2559 cod. civ.) del 2/12/1992, che non era soggetta agli oneri previsti per la cessione di crediti verso lo Stato dagli artt. 69 e 70 r.d. 18/11/1923 n. 2440 e che era stata pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana exart. 26 d.lgs. 9 /12/ 1992 n. 481 (poi trasfuso nell'art. 58, comma 4, del d.lgs . 1 /09/ 1993 n. 385) per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ.3.2.Anche la seconda censura è inammissibile.

Ferme le già espresse considerazioni sulla modalità di deduzione della violazione dell’art. 2697 cod. civ., che impedisce di chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio,il motivo di ricorso non individua, quale oggetto di censura, alc una specifica statuizione o argomentazione dei giudici della C.t.r. (la cui decisione tratta unicamente della necessità o meno della notificazione nei confronti del debitore ceduto) ed omette del tutto di indicare in quale sede processuale avesse dedotto la, diversa, questione dellainidoneità della documentazione depositata a dare la prova del credito chiesto a rimborso.

4. In conclusione, il ricorso, in considerazione della inammissibilità di entrambi i motivi, vadichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13,comma 1-quater , d.P.R . 30 /05/ 2002, n. 115.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzi a delle Entrate a pagare le spese in favore di Unicredit s.p.a., spese che liquida in euro 7.000,00 a titolo di compenso, oltre 15 per cent