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Ordinanza — n. 29046/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed to settle litigation costs via mutual renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29046/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a mutual withdrawal of the case by both parties. The appellant challenged a regional tax commission's decision regarding local property tax, while the municipality filed a counter-appeal. The court ruled that the proceedings terminated without substantive review because the parties explicitly renounced their claims and agreed to offset litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal mutually renounce the proceedings, the case is declared extinct without any ruling on costs or the merits of the dispute.

Parole chiave

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mutual withdrawal extinction of proceedings litigation costs offset cassation appeal tax dispute imposta sulle imbarcazioni classificazione doganale lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, 4th paragraph, c.p.c.
civ., per intervenuta rinuncia al ricorso, nulla dovendosi pronunciare in punto di spese, in ragione dell'intervenuta adesione alla rinuncia delle altre parti (art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 53 Cost
504 del 1992 in relazione all’art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23807/2017proposto da: LARIO S.A.S.DI BOLIS AURELIO C., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli Avv. ti Gi useppe Maniglia e Alberigo Panini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giovanni Antonio Plana n. 4; -ricorrente - Contro COMUNE LA VALLETTA BIRANZA (già Comune di Rovagnate), in persona delSindaco, rappresentato e difes o da ll’Avv. Romolo Freddi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona , Corso Garibaldin. 124; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1310 / 8 /1 7 della Commissione tributaria Regionale dellaLombardia, depositata il 2 3 / 3 /201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/10/2023 dal Consigliere Dott.

Stefano Pepe; Oggetto:Rilevatoche 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR ) con sentenza n 1310/8/17, depositata il 23/3/2017, rigettava l’appello proposto dalla Lario S.a.s. di Bolis Aurelio C. e, per l’effetto, confermava l’avviso di accertamento in rettifica relativo all’ICI del 2008 impugnato dalla contribuente società rel ativo ad un capannone di proprietà di quest’ultima.

2. La Lario S.a.s. di Bolis Aurelio c. ricorre con tremotivi.

3. Il Comune di La Valletta Brianza ha depositato controricorso Considerato che 1. Con il primo motivo la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 220 e 221 del r.d.27 luglio 1934 n. 1265, nonché dell’art. 8 del regolamento ICI del Comune di La Valletta Brianza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1del d.lgs. 30 dicembre 1992 n 504.

3. Con il terzo motivo la sentenza della CTR viene censurata per aver violato l’art 5 del d.lg. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 53 Cost.

4. In prossimità della camera di consiglio, con atto depositato in cancelleria, sottoscritto da gli avvocati Alberigo Panini e Giuseppe Maniglia nonché dal Sindaco del Comune di La Valletta Brianza, rispettivamente per la contribuente ricorrente e per l’ente territoriale controricorrente, vi è stata rinuncia al ricorso con adesione de lla controricorrente. Le parti hanno concluso per la compensazione delle spese di lite.

4. Va, pertanto,dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione ex art.390 cod. proc. civ., per intervenuta rinuncia al ricorso, nulla dovendosi pronunciare in punto di spese, in ragione dell'intervenuta adesione alla rinuncia delle altre parti (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).5. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Cos̀ deciso in Roma nella