Italian court dismisses tax appeal, allowing easy definition via installment plan for seismic debt relief.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione ordered a remand to allow the taxpayer to complete an easy tax definition under the seismic relief program. The lower courts rejected the company's request to modify installment amounts, citing strict statutory obligations rather than discretionary powers. The Supreme Court prioritized the administrative facilitation of the new installment plan over the procedural arguments regarding tax violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del decreto legge n. 193 del 2016; Art. 3 del decreto legge n. 119 del 2018: The court establishes that when a taxpayer opts for an easy tax definition under seismic relief provisions, the court must remand the case to facilitate the completion of the payment plan rather than adjudicating the underlying tax dispute.
Parole chiave
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el decreto legislativo n. 504 del 1995. Sanzioni. Definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 . ENRICO MANZON Presidente LA ROCCA GIOVANNI Consigliere LUNELLA CARADONNA Consigliere – Rel. Ud. 1/27/09/2023C.C. PU R.G.21997/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 TANIA HMELJAK Consigliere - GIACOMO MARIA NONNO Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 21997/2015proposto da: Fintel Energia Group s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Paolo Speciale, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Raniero Valle, in Roma, via Poma, n. 2, giusta procura a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Dogane, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 409/2015, depositata in data 10 febbraio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;
RITENUTO CHE 1. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 262/21/13, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società Fintel Energia Group s.p.a. avverso il rigetto dell’istanza del 25 febbraio 2011, con la quale era stato chiesto di volere considerare l’ammontare di euro 30.000,00 quale importo della rata mensile di acconto dell’accisa dovuto per l’anno 2011, anziché l’importo scaturente dalla dichiarazione di consumo relativa al 2010, poiché comprensiva di fatture emesse nei confronti di clienti non più forniti nell’anno 2011. 2.La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente, condividendo la motivazione dei giudici di primo grado che, dopo avere richiamato l’art. 26 del T.U.A., avevano affermato che la società era tenuta al rispetto dei pagamenti delle rate di acconto in base alla previsione legislativa e non poteva autonomamente modificare l’importo della rata, quando poi dal controllo della dichiarazione dell’anno precedente (2010) era risultata una rata mensile di euro 290.016,83; a fronte, dunque, di una facoltà e non di un obbligo dell’Ufficio di modificare l’importo delle rate di acconto, non corrispondeva un automatico diritto da parte del contribuente di modificare l’importo delle rate stesse. 3.I giudici di secondo grado hanno, poi, evidenziato che proprio per la necessità di un provvedimento formale non si poteva discutere della violazione degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e che sussisteva il requisito di colpevolezza di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997; mentre la richiesta di compensazione non poteva essere accolta, avendo la società utilizzato in detrazione il credito dai successivi versamenti di acconto ai sensi dell’art. 26, comma 13, del T.U.A..
4. La società Fintel Energia Group s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 5.L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso .
6. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo mezzo deduce l’errata ed inesatta interpretazione ed applicazione dell’art. 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riguardo alla parte motiva della sentenza con cui i giudici avevano ritenuto legittimo il diniego di rimodulare le rate di acconto sull’accisa e in ordine alla facoltà dell’Ufficio di rideterminare le rate di acconto dell’accisa.
2. Il secondo mezzo deducel’errata ed inesatta interpretazione dell’art. 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla parte motiva della sentenza con cui i giudici avevano ritenuto legittima l’applicazione delle sanzioni in conseguenza della rideterminazione delle rate versate.
3. Il terzo mezzo deducela violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla parte motiva della sentenza con cui i giudici hanno ricondotto l’applicazione degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 all’asserito mancato rispetto di quanto previsto dalla legge ai fini del versamento delle rate di acconto, in quanto la condotta realizzata dalla società contribuente non era assimilabile alla condotta di mancato pagamento dell’imposta.4.Preliminarmente deve darsi atto che la società ricorrente, in data 14 maggio 2019, ha depositato istanza di sospensione del giudizio, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, utilizzando il modello previsto per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi rottamati; s uccessivamente, in data19 settembre 2023, la società ricorrente ha depositato istanza di rinvio nell’attesa di depositare l’ultima rata prevista dal piano di rateizzazione non ancora versata, in quanto avente scade nza il 20 novembre 2023, ed allegando le copie delle quietanze di pagamento delle precedenti nove rate. 4.1 L’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 , recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), che disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, al comma 24,prevede « 24.Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglioe il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1°agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.
A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senzaalcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 » . 5.Deve, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di consentire il perfezionamento della definizione agevolata con la produzione della documentazione a