Decreto — n. 29034/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10273/2022 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIUM CLUB, in persona del l.r.p.t. Gulisano Salvo Gerardo, e CRIMI FABIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL GESU' 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentati e difesi dagli avv. CECCIO GIANFILIPPO e RAGNO LUIGI ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA dellaCOMM.NE RIB.REG.SEZ.DIST.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29034/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIUM CLUB, in persona del l.r.p.t. Gulisano Salvo Gerardo, e CRIMI FABIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL GESU' 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentati e difesi dagli avv. CECCIO GIANFILIPPO e RAGNO LUIGI ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA dellaCOMM.NE RIB.REG.SEZ.DIST.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10273/2022 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIUM CLUB, in persona del l.r.p.t. Gulisano Salvo Gerardo, e CRIMI FABIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL GESU' 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentati e difesi dagli avv. CECCIO GIANFILIPPO e RAGNO LUIGI ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA dellaCOMM.NE RIB.REG.SEZ.DIST.
MESSINAn.9071/2021depositata il 11/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che vadano liquidate le spese a carico delle parti ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese che liquida in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/10/2