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Ordinanza — n. 29033/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29033/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by A.C.E. Appalti Costruzioni S.p.a. against a regional tax commission decision inadmissible. The court rejected the first two grounds for violation of civil procedure codes because they were not substantiated with specific factual arguments regarding the evidence used. Furthermore, the third ground was dismissed as it was raised for the first time in this instance without concrete factual references.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 113, 115, 116 c.p.c.; Art. 74 l. 342/2000: An appeal is inadmissible if a ground is raised for the first time without specific factual arguments or if the alleged violation of procedural rules is not substantiated by concrete facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing ground lack of factual argument tax assessment dispute procedural violation società immobiliare imposta sull'acquisto imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
deduce, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 113 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 74 l. 342/2000
3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 74 della l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 360 c.p
deduce, ex art. 360, primo comma, n.
art. 366 c.p
art. 112 c.p
art. 113 cod.proc.civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24382/2021proposto da: A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI S . p . a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’Avv. Erminio Colazingari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maria Fontiin Roma, Via Gaggiano n. 39 ; -ricorrente - Contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Maggioree presso lo stesso elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempiodi Giove, n. 21; -controricorrente - avverso la sentenza n. 862 / 8 / 2 1 della Commissione tributaria Regionale delLazio, depositata il 12 / 2 /20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/10/2023 dal Consigliere Dott.

Stefano Pepe; Oggetto:Rilevatoche 1. La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) con sentenza n 862/8/21, depositata il 12/2/2021 accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla A.C.E. Appalti Costruzioni S.p.a. avverso l’avviso IMU anno 2012 relativo a diversi immobili di proprietà della contribuente e, per l’effetto, rettificava il suddetto avviso affermando che non erano dovute imposte e sanzioni afferenti ad un immobile sito in Via Fausto Gullo in quanto di proprietà di terzi.

2. La A.C.E. Appalti Costruzioni S.p.a. ricorre con tre motivi.

3. Roma Capitale ha depositato controricorso.

4. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1. Con il primo motivo la A.C.E. Appalti Costruzioni S.p.a. deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n 504.Con tale motivo la ricorrente lamenta che l’avviso di accertamento impugnato non indica le rendite catastali utilizzate come base di calcolo dell’imponibile IMU, così impendendo ogni valutazione circa la correttezza dei calcoli all’uopo utilizzati. La ricorrente precisa sul punto che l’avviso riporta solo la rendita rivalutata del 5% e non quella su cui è stata operata tale rivalutazione, così impedendo la sua individuazione.

Conclude la ricorrente che le rendite utilizzate dal Comune e oggetto di rivalutazione erano diverse da quelle accertate nel 2014 e comunicate alla contribuente con la conseguenza che tale rivalutazione era frutto di un errore di calcolo o si fondava su rendite diverse da quelle del 2014, mai comunicate dall’Amministrazione. In particolare, la ricorrente precisa che l’Amministrazione aveva utilizzato le rendite del 2014, anno di notifica dell’avviso, Precisa, poi, laricorrente che l’Amministrazione aveva applicato delle rendite 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod.proc.civ.

3. Con la terza censura viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 74 della l. 21 novembre 2000 n. 342, per non avere la CTR considerato che, per effetto di tale disposizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, la notifica dell’attribuzione o della modifica della rendita catastale prevista dalla norma in esame è condizione di efficacia dei relativi avvisi.

4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per plurime ragioni. 4.1. In via preliminare va rilevato che la ricorrente - lamentando l’omessa indicazione delle rendite utilizzate nell’avviso di accertamento impugnato - sotto la formulazione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., denuncia in realtà l’omessa e apparente motivazione della CTR sul punto e, dunque, il motivo in esame va inquadrato nella violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.

Occorre, infatti, rilevare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta descritta da una norma di legge e, dunque, implica un problema interpretativo della stessa. Risulta di tutta evidenza la differente censura proposta dalla ricorrente, che deve correttamente essere inquadrata nel n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., lamentandosi una presunta mancata motivazione della CTR circa la congruità della motivazione dell’avviso impugnato.

Orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali» (ex plurimis Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 - 01).

Ricorre, pertanto, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Altro principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui «Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.

5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (ex plurimis Cass. n. 5947 del 2023 Rv. 667202 -01). Alla luce di quanto sopra va rilevato che la CTR, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, ha reso chiare le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, rilevando la legittimità dell’avviso impugnato, previa rettifica dello stesso mediante l’esclusione dell’imposta dovuta per l’immobile sito in via Fausto Gullo.

Tale motivazione implica, necessariamente, il vaglio positivo circa l’assolvimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di motivazione; aspetto, peraltro, già valutato positivamente da parte dei giudici di primo grado (cfr pag 3 del ricorso). La ricorrente, con riferimento a tale ultimo aspetto, non ha, poi, dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni dei diversi gradi di giudizio erano tra loro diverse. 4.2 Altro principio affermato da questa Corte è quello secondo cui «In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso» (Cass. n. 16147 del 2017 Rv. 644703 -01).

Nella specie la ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso l’avviso impugnato al fine di consentire la suindicata verifica. 4.3. Altro principio affermato da questa Corte è quello secondo cui «Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. n. 28072 del 2021 Rv. 662554- 01). Nella fattispecie oggetto del presente scrutinio, la ricorrente ha omesso di formulare il motivo di ricorso nel rispetto dei principi sopra indicati. 4.4.

Inammissibili sono anche le censure formulate con riferimento agli artt. 113, 115 e 116 cod.proc.civ. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; il compito di questa Corte, invece, non è quello di condividere o non la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito; unico compito di questa Corte è quello di controllare se il Giudice del merito abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il suo ragionamento probatorio reso così manifesto si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile nella ponderazione della maggiore o minore rilevanza delle prove raccolte (Cass. n. 20553 del 2021 Rv. 661734 -01).

In tal senso, il ragionamento probatorio è censurabile per violazione dell’art.115 cod.proc.civ. soltanto se il giudice del merito abbia posto a fondamento della sua decisione prove inesistenti mai acquisite al giudizio o abbia tratto da una fonte di prova un'informazione che non avrebbe potuto ricondurre a tale mezzo: nella fattispecie, invero, ciò non è accaduto, perché, diversamente da quanto sostenuto con la censura in esame, la CTR ha legittimamente ricavato la correttezza dell’atto impugnato in quanto fondato, per quanto di interesse, sulle rendite indicate in catasto ed in relazione ai criteri prestabiliti dalla legge.

Non ricorre neppure la violazione dell’art.116 cod.proc.civ., perché la CTR non ha attribuito ad una prova un altro e diverso valore attribuito dal legislatore ad un mezzo differente, né ha derogato ad una specifica regola di valutazione. In mancanza, pertanto, di vizi giuridici di motivazione, non è significativo che le attese e le deduzioni della parte ricorrente in ordine agli elementi probatori raccolti fosse differente perché una differente valutazione è preclusa in questa sede e non risulta neppure prospettato un vizio di motivazione riconducibile al n. 5 del comma I dell’art.360, cod.proc.civ.

Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 113 cod.proc.civ., la relativa censura non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata che, per come sopra riportato, ha affermato la legittimità dell’imposta richiesta in quanto fondata su rendite iscritte in catasto, di talché risulta evidente come la decisione in esame esula dall’applicazione di qualsivoglia criterio equitativo.

5. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso la ricorrente censura la presunta violazione dell’art. 74 della l. n. 342 del 2000. Sul punto va rilevato, da un lato, che il motivo come sopra riportato risulta proposto per la prima volta in questa sede (cfr. sentenza della CTR e ricorso pag.

2) e, dall’altro, formulato mediante la mera indicazione del tenore letterale della norma e di una pronuncia di questa Corte, senza che tali elementi possano assurgere a qualche rilevanza nel caso sottoposto al presente scrutinio in assenza di qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte -Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di cassazione, liquidandole in euro 4.000,00 oltre all e spese forfetarie, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge. -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, del