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Ordinanza — n. 29022/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal and debt restructuring agreement with tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29022/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit and submitted a debt restructuring agreement. The appellant argued for tax exemption based on prior administrative determinations and reliance protection, but the Court prioritized the procedural withdrawal. Consequently, the judgment was terminated without addressing the substantive tax merits or the specific legal arguments regarding prescription and reliance.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 182 bis, 183 ter legge fall.: The filing of a unilateral withdrawal act perfects the extinction of the proceedings, terminating the case regardless of the opponent's knowledge.

Parole chiave

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cassation appeal extinction unilateral withdrawal act tax debt restructuring reliance protection prescription period imposta sull'energia energia dolce sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
504 del 1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 182 bis legge fall.
Art. 183 ter legge fall.
con i creditori e ai sensi dell’art. 183 terlegge fall.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
5.3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'app licabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429
Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429).
Cass., 4 maggio 2023, n. 11761
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità(Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31629/2018proposto da: FER s.c.p.a., in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da delega a margine della memoria di nomina di nuovo difensore,anche disgiuntamente tra loro, all’Avv. Nicola Lucariello e dall’Avv. Marco Paganuzzi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via della Scrofa, n. 57. -ricorrente - contro Agenzia delle Doganee dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el VENETO, n. 349 /201 8 , depositata in data 26 marzo 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1. La società FER S.C.P.A. aveva proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova, n. 93/17 del 10 novembre 2016, che aveva rigettato i ricorsi riuniti aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2013, per le accise riferite alla produzione di energia elettrica.

2. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello , rigettando l’eccezione di prescrizione del credito e ritenendo dovuta l’imposta, in quanto la società contribuente non aveva utilizzato in proprio l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ma aveva ceduto il prodotto energetico ad altri soggetti giuridici; inoltre, igiudici di secondo grado hanno escluso una tutela dell’affidamento non essendo stata la società destinataria di un provvedimento espresso riferibile ad una istanza di interpelloe ritenendo che la circostanza che la normativa nazionale circoscrivesse la tutela dell’affida mento all’aspetto punitivo e risarcitorio non confliggeva con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria.

3. La società FER S.C.P.A., in liquidazione, ha propo sto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi. 4.L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 57 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza era errata nella parte in cui aveva affermato che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione finanziaria al versamento delle accise coincideva con il momento di presentazione della relativa dichiarazione di consumo e non con il momento dell’effettivo consumo dell’energia elettrica e che il termine di prescrizione poteva essere interrotto dalla notifica del processo verbale di constatazione. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione agliartt. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e 2602 ss. cod. civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Era errato negare che nella nozione di autoproduttore rientrasse anche il Consorzio che distribuiva energia elettrica ai consorziati. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Era errato limitare l’effetto dell’affidamento alla sola disapplicazione delle sanzioni in un caso come quello in esame in cui il Consorzio era stato indotto ad applicare l’agevolazione da numerose ed esplicite determinazioni amministrative rilasciate dall’Agenzia delle Dogane con provvedimenti specificamente riferiti al contribuente. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza violava l’art. 11 della legge n. 212 del 2000 nella parte in cui non aveva riconosciuto la nullità della pretesa fiscale, pur in presenza di numerose determinazioni amministrative nelle quali era stata concretamente e specificamente riconosciuta alla società l’esenzione e, dunque, la non debenza dell’imposta contestata. 5.In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 16 maggio 2023, istanza, comunicata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, giusta ricevuta di avvenuta accettazione del 15 maggio 2023,con la quale ha rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, specificando di avere depositato, in data 30 settembre 2022, accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale, che prevedeva la chiusura delle liti con spese compensate e di avere concluso la transazione con il pagamento di tutte le posizioni creditorieed ha allegato il decreto del Tribunale di Forlì, datato 10 novembre 2022, di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi ai sensi degli artt. 182 bislegge fall. con i creditori e ai sensi dell’art. 183 terlegge fall. con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 5.1Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazioneche rileva solo ai fini delle spese (cfr.

Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429). 5.2 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, attesa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte della società ricorrente (Cass.,4 maggio 2023, n. 11761) . 5.3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'app licabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità(Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzi