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Ordinanza — n. 29013/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal regarding earthquake relief eligibility based on residency location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29013/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Isidoro Pafumi's appeal against the Regional Tax Commission's refusal of a tax refund for earthquake relief. Pafumi argued the law applied to all workers in affected zones, but the court clarified that the statute strictly requires residency in the specific municipalities listed by the Civil Protection Ministry. Since Pafumi resided in Bronte, a community not included in the official decree, the court upheld the lower court's decision that he was ineligible for the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, Legge 23.12.2014, n. 190; Art. 3, Ordinanza 21.12.1990, n. 2057: The tax relief measure for earthquake victims applies exclusively to employees residing in the specific municipalities designated by the Civil Protection Ministry, excluding those merely working in the area from other locations.

Parole chiave

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earthquake tax relief employee residency requirement Regional Tax Commission Civil Protection Ministry decree Cassation dismissal compensazione della rendita rimborso dei contributi ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, della Legge 23.12.2014, n. 190
190 come modificato dall'art. 16 octies del D.L.
Art. 3 dell'ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile
123, in rapporto all'art. 360, co.1 n.3 c.p.c.
Art. 360, co.1 n.3 c.p.c.
123, in rapporto all'art. 360, co.1 n.3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in rapporto all'art.
Art. 360, co.1 n.4 c.p.c.
- violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in rapporto all'art. 360, co.1 n.4 c.p.c.» il contribuente lamenta che, nella sentenza impugnata,la C.t.r.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a nor

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24453 del 02/10/2008
Cass. n. 10899 del 07/05/2018
Cass. n. 10899 del 07/05/2018, sia pur riferita a contributi Inps; da ultimo v.
Cass. n. 22584 del 26/07/2023
Cass. n. 22584 del 26/07/2023).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8940/2022 R.G. proposto da : PAFUMI ISIDORO, con domicilio digitale presso l ’indirizzo pec del difensore, avvocato NUNZIO CURRAO (CRRNNZ59C25H175B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA SEZ.DIST.CATANIA n. 8681/2021 depositata il 04/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:

1. Isidoro Pafumi, titolare di redditi di lavoro dipendente, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Catania – relativo ad un’istanza di rimborso per il 90% delle imposte pagate dallo stesso ai fini IRPEF negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, per redditi di lavoro dipendente; istanza giustificata dall’avere svolto, il detto contribuente, attività lavorativa in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990, in applicazione dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

2. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 3457/2016 , accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso lui spettante.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Sicilia.

4. Con sentenza n. 8681/2021, depositata in data 4 ottobre 2021, la Commissione regionale accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava il ricorso del contribuente.

5. Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia Isidoro Pafumi ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. L’Amministrazione resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso, cos̀ rubricato: « Sulla violazione e/o errata interpretazione dell'art.1, comma 665, della Legge 23.12.2014, n. 190 come modificato dall'art. 16 octies del D.L. 20.06.2017, n.91,convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in rapporto all'art. 360, co.1 n.3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in rapporto all'art. 360, co.1 n.4 c.p.c.» il contribuente lamenta che, nella sentenza impugnata,la C.t.r. abbia erroneamente escluso la spettanza delle misure agevolative, affermando che l'intento del l egislatore, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, fosse quello di adottare delle misure agevolative in favore di tutti quei soggetti che, a seguito di calamità naturali – nel periodo cui si riferisce l’imposta chiesta a rimborso - ese rcitavano la propria attività in una determinata zona.

2. Il motivo di ricorso è infondato. La questione agitata è quella della mancata residenza del lavoratore dipendente in uno dei comuni individuati dall’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile, che prescrive quanto segue: “Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia.

Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.” 2.1. Nella fattispecie in esame è pacifico (emergendo dalla stessa sentenza impugnata) che il contribuente era lavoratore dipendente e, quindi, la relativa disciplina rientra nel primo comma e non nel secondo, che chiaramente si riferisce a coloro che, in quei comuni, svolgono la “loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove” (Cass. n. 24453 del 02/10/2008;

Cass. n. 10899 del 07/05/2018, sia pur riferita a contributi Inps; da ultimo v. Cass. n. 22584 del 26/07/2023). Dunque la C.t.r. ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, rilevando che, all’epoca del sisma, il contribuente risiedeva a Bronte, comune non ricompreso tra quelli beneficiari dell’agevolazione.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a nor