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Ordinanza — n. 29012/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling new tax rules inapplicable to pre-2007 pension funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29012/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tribunal's decision to grant a tax refund. The agency argued that the new favorable tax regime introduced in 2007 did not apply to pension funds established before 1999. The court agreed, citing established jurisprudence that the new rules are temporally inapplicable to 'old' funds and members, thereby rejecting the taxpayer's claim for the reduced tax rate.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 252/2005; Art. 23, comma 7 del d.lgs. n. 252/2005: The new favorable tax regime for supplementary pension funds is temporally inapplicable to amounts accrued before January 1, 2007, for workers enrolled in funds established prior to October 1, 1999, which remain subject to the tax regime valid at the time of their establishment.

Parole chiave

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supplementary pension funds tax regime temporal application INPS supplementary fund tax refund claim rejection fiscal deduction rules compensazione della rendita restituzione delle indennità di disoccupazione diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 252/2005
Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6 e dell’art.
Art. 23, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 252/2005
11, comma 6 e dell’art. 23, commi 5, 6, e 7, del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.
252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 64 della legge n. 144/1999
Nel caso di specie, è pacifico che trattasi di montanti derivanti dal fondo integrativo previdenziale INPS soppressodal 10 ottobre 1999 per effetto dell’art. 64 della legge n. 144/1999, il quale ha anche disposto la contestuale cessazione delle aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso.
Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 luglio 2022, n. 22665
"vecchi iscritti" a "vecchi fondi"» (Cass. 19 luglio 2022, n. 22665; v.
Cass. 5 settembre 2023, n. 25790
da ultimo Cass. 5 settembre 2023, n. 25790).
Sezioni Unite n. 13642 e 13645 del 2011
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3965/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CANDIDO CLAUDIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3897/2021 depositata il 12/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. Claudio Candido presentava all’Agenzia delle Entrate di Roma istanza di rimborso delle somme versate in eccesso negli anni dal 2010 al 2014 a titolo di IRPEF, afferenti alla pensione integrativa INPS, di cui era titolare dal 2003, dato che tale ente, quale sostituto d’imposta, non aveva applicato la (minore) ritenuta fiscale del 15%, prevista dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Proposto dal contribuente ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 17128/2017, lo accoglieva.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3897/2021, depositata in segreteria il 12/08/2021, rigettava l’appello e compensava le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6 e dell’art. 23, commi 5, 6, e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato, nel caso di specie, il regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 11, comma 6, cit., al posto del sesto e del settimo comma dell’art. 23 del medesimo d.lgs., che limitano l’applicabilità della nuova disciplina alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati unicamente apartire dal 1° gennaio 2007.

6. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, la Corte osserva quanto segue. Il motivo è fondato. In materia di fondi previdenziali integrativi, è necessario richiamare, da un lato, l’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha prescritto, a partire dal 1° ottobre 1999, la soppressione dei fondi integrativi costituiti ex lege 20 marzo 1975, n. 70, fra i quali vi rientra la gestione speciale istituita presso l’INPS e, dall’altro, l’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, che dispone che, ai «lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. 23 ottobre 1992, n. 421», per quanto riguarda il regime fiscale dei montanti delleprestazioni entro il 31 dicembre 2006, «si applica il regime tributario vigente alla predetta data».

Così delineata la base normativa applicabile al caso di specie, la giurisprudenza consolidata afferma il principio di diritto secondo il quale «in tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 7, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"» (Cass. 19 luglio 2022, n. 22665; v. da ultimo Cass. 5 settembre 2023, n. 25790).

In particolare, deve aggiungersi che tale orientamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 13642 e 13645 del 2011, rispetto al trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione PIA e Fondenel –materia limitrofa a quella in esame – ha statuito che «in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6;

b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett.

a) e art. 17». Nel caso di specie, è pacifico che trattasi di montanti derivanti dal fondo integrativo previdenziale INPS soppressodal 10 ottobre 1999 per effetto dell’art. 64 della legge n. 144/1999, il quale ha anche disposto la contestuale cessazione delle aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso. I montati pensionistici della gestione, pertanto, sono maturati non oltre il 30 settembre 1999, ragion per cui –anche se il contribuente ha iniziato a percepire la pensione dall’anno 2003 - per gli stessi non trova applicazione il regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 11, sesto comma, del d.lgs. n.252/2005.

7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Co