Cassation court allows tax agency appeal, ruling administrative notices can use individual mail after 2017 postal liberalization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal that had declared a tax assessment notice invalid due to improper notification. The lower court had rejected the notice because it was sent via a private courier instead of the universal postal service, relying on outdated regulations. The court overturned this decision by citing the 2017 law that liberalized the postal market, establishing that administrative notices no longer require universal service delivery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 261/1999, art. 4; L. n. 124/2017, art. 1, comma 57 lett. b): The liberalization of the postal service completed on September 10, 2017, means administrative notices other than traffic violations can be validly served via individual mail.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 75/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RUBINO GRANDOLFO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1598/2018 depositata il 14/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La società Rubino Grandolfo S.r.l., destinataria di avviso di accertamento induttivo per l’anno di imposta 2006, non oggetto di ricorso, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari la conseguente cartella di pagamento, notificata in data 15/05/2014, ritenendola da un lato illegittima per omessa notifica dell'atto presupposto e dall'altro viziata di decadenza.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo inesistente la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, in quanto effettuata da soggetto non legittimato ed essendo l'Ente impositore decaduto dal potere di notifica dell'avviso di accertamento.
3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l'appello per essere riservate al servizio universale di Poste Italiane non solo le notifiche degli atti giudiziari ma anche degli atti tributari sostanziali.
4. Avverso la sentenza della C.T.R. l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. La contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, lett.
a) D.Lgs. n. 261/99 (come novellato dal D.Lgs. n. 58/11 e dell’art. 140 c.p.c.”, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR errato nell'escludere la possibilità che l'avviso di accertamento, avente natura di atto amministrativo, potesse essere notificato anche attraverso il servizio individuale in quanto, alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio, solo le notifiche degli atti giudiziari e quelli delle violazioni al codice della strada devono essere effettuate con il servizio universale Poste Italiane.
2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione dell’art. 156 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., affermando che la sentenza impugnata sarebbe comunque censurabile là dove ha ritenuto che l'invio della raccomandata c.a.d. relativa alla notifica dell'avviso di accertamento fosse inesistente e rendesse tale anche l'intera notifica dell'accertamento, anziché ritenerlo affetto da mera nullità, suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc in virtù dell’intervenuto ricorso.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1 E' pacifico, e comunque documentalmente provato, che il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento ha avuto la seguente tempistica: dopo essersi invano recato presso la sede principale della società e presso quella secondaria della società contribuente e dopo avere attestato nelle relate di notifica che, in detti indirizzi, non risultava la sede della Rubino Grandolfo S.r.l., il messo del Comune di Triggiano ha eseguito l'accesso presso il domicilio fiscale del legale rappresentante delle predetta società (in ottemperanza alla modalità dettate dall’art. 145, comma 3, cod. proc. civ.) e non è riuscito a consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario; ha, quindi, proceduto ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'invio della raccomandata informativa tramite corriere privato; detta ultima raccomandata, poi, è stata restituita al Comune di Triggiano per “compiuta giacenza” 3.2.
Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che il D.Lgs. n. 261 del 1999 di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio») ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie». 3.3 Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con il D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201» 3.4. L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del1992, art. 201. 3.5.
La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della legge nr. 124/2017. 3.6. Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada, questa Corte, con la sentenza nr. 8416/2019, resa a Sezioni Unite, ha affermato in motivazione che «A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane S.p.A.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art.
18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi». In sostanza, si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversidalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011, data di entrata del d.lvo 58/2011. 3.7.
La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento (cfr. Cass. n. 15360/2020; n. 25521/2020; n. 19369/2021; n. 2420/2022; n. 29343/2022; n.). 3.8. La CTR, quindi, nel ritenere inesistente la notifica completata, peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto, con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato, non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.
4. In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo