Cassation Court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a taxpayer against the tax agency's declaration that the lawsuit had extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had been met, citing specific articles of the 2022 law and the Civil Procedure Code. Consequently, the court upheld the decision that the legal proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The extinction of a lawsuit due to the expiration of the time limit for filing a request to fix a hearing results in the automatic termination of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22351/2022 R.G. proposto da: DAIDONE PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato VIRGILI MANUEL unitamente all’Avv. GUGAMELLI ANDREA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 932/03/2022 depositata il 26/07/2022, pronunci ata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR